di Sabino Paciolla, 21 gennaio 2026
Giuseppe Longo, in un suo articolo pubblicato su La voce dell’Jonio, riporta che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26826 del 6 ottobre 2025, ha sancito un principio dirompente: il rapporto genitoriale esiste già durante la vita prenatale, sin dal concepimento, e la morte del feto è assimilabile al danno parentale per un figlio nato. La pronuncia riconosce il risarcimento non solo ai genitori, ma anche ai fratelli, per la perdita di una bimba estratta priva di vita dal grembo materno per responsabilità medica. Tale sentenza indirettamente porta all’attenzione l’importanza del diritto naturale per la tutela dei diritti inderogabili dell’uomo. Un diritto tanto bistrattato persino nella Chiesa cattolica.
La perdita del feto causata da omissioni o ritardi dei medici costituisce un vero e proprio danno da perdita del rapporto parentale, non un semplice “danno potenziale”. Ciò significa che il legame affettivo tra i genitori e il concepito va riconosciuto come già esistente e rilevante ai fini del risarcimento.
La sofferenza interiore dei genitori e l’impatto sulla loro vita quotidiana vanno valutati nella loro duplice dimensione (morale soggettiva e dinamico-relazionale), analogamente a quanto avviene per la perdita di un figlio nato vivo.
Il fulcro della sentenza dunque è che «la vita è tale sin dal suo concepimento» e che il feto è già figlio di un padre e una madre, con «intangibile dignità». La Corte richiama l’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e considera questo principio una «massima di comune esperienza», valida sul piano scientifico ed etico.
Questa affermazione ha implicazioni radicali: se la vita fetale è tutelata come quella di un nato, la legge 194/78 sull’aborto diventa incompatibile. L’autore sottolinea il paradosso: se la morte del feto per colpa medica è illecita, non può essere lecita se voluta dalla madre. Inoltre, riconoscendo il diritto paritetico di entrambi i genitori alla tutela del figlio in utero, il padre potrebbe opporsi legalmente all’aborto, chiedendo un provvedimento inibitorio.
La sentenza consolida un indirizzo già embrionale nella n. 26301/2021 e mina l’impianto della legge sull’aborto, che consente l’interruzione volontaria nei primi tre mesi. Lo slogan «l’utero è mio e me lo governo io» viene definito «un’assurda nefandezza», poiché il feto appartiene a entrambi i genitori.
L’autore dell’articolo lamenta la scarsa diffusione mediatica della pronuncia, nonostante la sua portata rivoluzionaria. Mentre i media amplificano notizie “mortifere”, tacciono su decisioni che riaffermano «il valore assoluto e intangibile della vita». Invita la CEI, le diocesi e le organizzazioni cattoliche a divulgarla, sensibilizzando parlamentari “sedicenti credenti” per un’iniziativa legislativa che abolisca la legge 194/78, sulla base dei principi ora acquisiti dalla Cassazione: la morte del feto è la morte di un figlio, quindi di un essere umano vivente.
Conclude con un appello: «Da oggi le campane risuonino a morto per… la morte e la sua più crudele e inumana legittimazione: l’aborto». Che suonino per la vita, «a preludio di un tardivo risveglio della ragione».
Ad ulteriore sostegno di quanto detto dall’autore dell’articolo circa il cortocircuito logico tra sentenza ultima della Corte di Cassazione e legge 194/78 sull’aborto, occorre aggiungere anche il fatto che nel diritto civile italiano, il nascituro (cioè il concepito ma non ancora nato) è già titolare di diritti nell’ambito successorio, e questo è espressamente riconosciuto dal Codice Civile. Le norme principali di riferimento sono le seguenti:
Art. 462 c.c.
«I figli nati e i concepiti al tempo dell’apertura della successione succedono per legge, insieme con i figli legittimi, nei casi in cui questi succedono».
Art. 1 c.c.
«La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all’evento della nascita». Queste norme stabiliscono chiaramente che:Il nascituro è già soggetto di diritto (ha capacità giuridica in nuce).
È erede legittimo sin dal concepimento, purché nasca vivo e capace di succedere.
Il diritto ereditario si consolida con la nascita, ma retroagisce al momento dell’apertura della successione (morte del de cuius). Le conseguenze pratiche di questi due fondamentali articoli sono le seguenti:
Se un soggetto muore lasciando un figlio concepito ma non ancora nato, quest’ultimo è considerato erede a pari titolo con i fratelli già nati.
Il nascituro può beneficiare di tutela cautelare (es. curatore speciale nominato dal giudice tutelare) per proteggere i suoi interessi fino alla nascita.
In caso di aborto o morte fetale, il diritto successorio non si consolida (perché manca la condizione della nascita viva), ma ciò non toglie che il feto fosse già considerato “persona” ai fini ereditari. Si capisce il forte cortocircuito logico esistente tra norme dello stesso diritto italiano. Infatti, nel diritto successorio il nascituro è tutelato sin dal concepimento.
In altri ambiti (es. responsabilità extracontrattuale per lesioni prenatali, o interruzione volontaria di gravidanza) la giurisprudenza e la legge 194/78 pongono limiti diversi: il feto non è ancora “persona” a pieno titolo nei confronti della madre, ma lo è nei confronti di terzi (danno da morte fetale colposa, come nella sentenza Cass. 26826/2025 che è stata citata dall’autore dell’articolo).
Una persona non può essere e non essere allo stesso tempo! Non può “essere persona” in una branca del diritto e “non essere persona” in un’altra. La sentenza della Corte di Cassazione, insieme ai due articoli più sopra riportati, rappresenta un importante riconoscimento del diritto naturale alla vita prenatale anche nel diritto positivo. E’ infine senz’altro importante in quanto aggiunge un tassello, forse inavvertitamente, alla celebrazione del diritto alla vita.
Oltre al cortocircuito logico di cui si è detto, presente nella cultura radicale odierna, la sentenza mette in evidenza anche l’imprudenza di certe affermazioni fatte da alti prelati nella Chiesa. Esempi di queste affermazioni sono le seguenti:
Il Card. Matteo Maria Zuzzi ha affermato: «La legge sull’aborto, la 194, penso che sia stata una legge dolorosa ma che garantisca, e nessuno la mette in discussione….»
Mons. Vincenzo Paglia (presidente della Pontificia Accademia per la Vita) ha affermato: «La legge 194 rappresenta un “pilastro” della vita sociale italiana, tanto è incardinata nell’ordinamento giuridico.»
Non vorremmo che i laici dessero lezioni di morale cattolica ai cattolici.
Il nascituro può beneficiare di tutela cautelare (es. curatore speciale nominato dal giudice tutelare) per proteggere i suoi interessi fino alla nascita.
In caso di aborto o morte fetale, il diritto successorio non si consolida (perché manca la condizione della nascita viva), ma ciò non toglie che il feto fosse già considerato “persona” ai fini ereditari. Si capisce il forte cortocircuito logico esistente tra norme dello stesso diritto italiano. Infatti, nel diritto successorio il nascituro è tutelato sin dal concepimento.
In altri ambiti (es. responsabilità extracontrattuale per lesioni prenatali, o interruzione volontaria di gravidanza) la giurisprudenza e la legge 194/78 pongono limiti diversi: il feto non è ancora “persona” a pieno titolo nei confronti della madre, ma lo è nei confronti di terzi (danno da morte fetale colposa, come nella sentenza Cass. 26826/2025 che è stata citata dall’autore dell’articolo).
Una persona non può essere e non essere allo stesso tempo! Non può “essere persona” in una branca del diritto e “non essere persona” in un’altra. La sentenza della Corte di Cassazione, insieme ai due articoli più sopra riportati, rappresenta un importante riconoscimento del diritto naturale alla vita prenatale anche nel diritto positivo. E’ infine senz’altro importante in quanto aggiunge un tassello, forse inavvertitamente, alla celebrazione del diritto alla vita.
Oltre al cortocircuito logico di cui si è detto, presente nella cultura radicale odierna, la sentenza mette in evidenza anche l’imprudenza di certe affermazioni fatte da alti prelati nella Chiesa. Esempi di queste affermazioni sono le seguenti:
Il Card. Matteo Maria Zuzzi ha affermato: «La legge sull’aborto, la 194, penso che sia stata una legge dolorosa ma che garantisca, e nessuno la mette in discussione….»
Mons. Vincenzo Paglia (presidente della Pontificia Accademia per la Vita) ha affermato: «La legge 194 rappresenta un “pilastro” della vita sociale italiana, tanto è incardinata nell’ordinamento giuridico.»
Non vorremmo che i laici dessero lezioni di morale cattolica ai cattolici.

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