martedì 8 aprile 2025

Un sacerdote ha bisogno del permesso per celebrare la messa latina tradizionale?




martedì 8 aprile 2025



Una presa di coscienza rivoluzionaria: Paolo VI non ha imposto legalmente la nuova messa né ha modificato i diritti imprescrittibili del vecchio messale
Peter Kwasniewski




Peter Kwasniewski dimostra che Paolo VI non ha mai legalmente ordinato l'uso esclusivo del nuovo messale o ha vietato legalmente il continuo uso del vecchio messale, e che nessuna successiva legislazione valida lo ha fatto. Si tratta ovviamente di una questione di una certa importanza per le coscienze dei sacerdoti e per la conservazione della Messa tradizionale, quindi vi incoraggio a leggere il post nella nostra [Chiesa e postconcilio] traduzione da Tradition and Sanity




Quante volte negli ultimi anni abbiamo visto vescovi scrivere nei decreti diocesani: "Concedo il permesso al tale o al tal'altro padre di usare il messale del 1962; nessun altro sacerdote è autorizzato a usarlo senza chiedere e ricevere il mio permesso"? Quante volte abbiamo sentito sacerdoti dire nelle omelie, salutando un'amata messa latina in questa o quella parrocchia: "Il vescovo non mi ha concesso la continuazione della facoltà di celebrare questa forma di messa"? Un linguaggio come questo è abituale oggigiorno nella Chiesa. Si possono persino trovare vescovi che credono di dover "concedere il permesso" a un sacerdote di celebrare il vecchio rito in privato, da solo, e sacerdoti che, per un motivo o per un altro, credono di dover avere tale permesso.

Ma questo linguaggio di permessi e facoltà è difettoso; in effetti, è un linguaggio senza un fondamento di fatto o di diritto. Per rendercene conto, dobbiamo iniziare dall'inizio, con la costituzione apostolica di Papa Paolo VI Missale Romanum, che annunciava la pubblicazione di un nuovo messale, datato esattamente 56 anni fa oggi: 3 aprile 1969. Per molto tempo molti hanno detto, e quasi tutti hanno dato per scontato, che con questo strumento Paolo VI aveva promulgato il nuovo messale, e lo aveva fatto in modo da abrogare il vecchio messale e imporre l'uso di quello nuovo.
Questo però non è vero.

Nel capitolo 16 del loro libro True or False Pope?, John Salza e Robert Siscoe dimostrano con notevole dettaglio (pp. 493–524) che il documento di Paolo VI, nel suo originale latino, aveva semplicemente pubblicato e permetteva il nuovo messale ed espresso il desiderio che fosse utilizzato, ma non aveva abolito il vecchio né creato un requisito per utilizzare il nuovo. L'istruzione che fosse universalmente adottato (e quindi, implicitamente, che sostituisse il rito di Pio V) era retoricamente forte ma canonicamente priva di significato. La confusione fu amplificata, tuttavia, da (deliberate?) traduzioni errate del documento che utilizzavano un linguaggio di promulgazione e obbligo assente nell'originale latino.


A sinistra: la costituzione di Paolo VI. 
A destra: come appariva il suo messale negli USA
 quando fu pubblicato per la prima volta e per molti decenni successivi.


In sintesi: Paolo VI non aveva fatto ciò che sarebbe stato richiesto per un vero mandato del Novus Ordo Missae e per l'abrogazione del rito di Pio V, anche se in seguito lui e tutti gli altri si comportarono come se lo avesse fatto. Inoltre, nessuna legislazione successiva hs imposto effettivamente l'uso necessario del messale di Paolo VI, lasciando i sacerdoti di rito latino legalmente liberi di usare il vecchio messale; in effetti, il Quo Primum di Pio V rimane ancora in vigore a tale riguardo (e come ho sostenuto nel mio trattato La vera obbedienza nella Chiesa, quella bolla è molto più di un "mero decreto disciplinare"). Questa è la base del giudizio di Benedetto XVI secondo cui il vecchio messale non è mai stato abrogato (o addirittura reso obrogato, nel senso di una legge sostituita da un'altra).

Ovviamente rilevante è la creazione di distinzioni critiche tra ciò che può essere inteso, ciò che è effettivamente legiferato e ciò che è legiferabile (o meno). Un canonista moderno che sviluppa questo tema è Réginald-Marie Rivoire, FSVF, nel suo trattato Does “Traditionis Custodes” Pass the Juridical Rationality Test? Come mostra P. Rivoire, nemmeno la Traditionis Custodes cambia le conclusioni che Salza e Siscoe riassumono; anzi, è abbastanza chiaro che i suoi ghostwriter non hanno nemmeno colto le questioni scoperte dai canonisti più attenti. E anche questo è nella Provvidenza di Dio.

Un sacerdote una volta mi scrisse che tutto questo sembra "troppo bello per essere vero", perché mina le basi della Traditionis Custodes e, beh, la maggior parte degli atteggiamenti e delle politiche degli ultimi cinque decenni e mezzo riguardanti l'uso obbligatorio del nuovo messale. Ho pensato che avrei dovuto rivolgermi a un amico, un avvocato canonico di grande spicco (non dirò altro; qui legit, intelligat ), e chiedergli la sua valutazione del caso Salza-Siscoe.

Lui ha gentilmente risposto:
In risposta alla tua domanda, anch'io trovo la posizione di John Salza e Robert Siscoe coerente e convincente. Le pagine da 499 a 502 del capitolo 16 contengono il cuore di ciò che darei come risposta canonica. Papa Paolo VI non ha mai abrogato il Messale Romano di Papa Pio V perché non poteva abrogarlo giuridicamente. Questo spiega la posizione dei nove Cardinali incaricati da Papa Giovanni Paolo II di rispondere a due domande riguardanti il Messale Romano di Papa Paolo VI.

In effetti, l'Usus Antiquior continuò a essere celebrato dopo la pubblicazione dell'Usus Recentior. So, da una conversazione con un venerabile abate benedettino, che quando l'abate del suo monastero si rivolse alla competente Congregazione romana dopo la pubblicazione del Messale romano di papa Paolo VI, indicando che la forma radicalmente ridotta del Rito romano era spiritualmente troppo impoverita per l'offerta della Santa Messa da parte dei monaci, all'abate fu detto di continuare a far celebrare i monaci secondo l'Usus Antiquior. Allo stesso tempo, il diritto di un singolo sacerdote di celebrare secondo l'Usus Antiquior come forma valida e davvero bellissima del Rito romano non è mai stato tolto perché non può essere tolto giuridicamente.

Ciò che accadde riguardo al Messale Romano dopo il Concilio di Trento è radicalmente diverso da ciò che accadde dopo il Concilio Vaticano II: Papa Pio V corresse gli abusi in una forma del Rito Romano che rimase sostanzialmente la stessa di quella che era stata dai tempi di Papa Gregorio Magno e precedenti; Papa Paolo VI presentò una nuova forma del Rito Romano, senza rivendicare abusi nell'Usus Antiquior. Non metto in dubbio la validità della nuova forma del Rito Romano, ma sostengo che non si può dire che sostituisca la forma più antica del Rito Romano.

Poiché questa risposta ci indica il nocciolo del caso sostenuto da Salza e Siscoe, ho pensato che sarebbe stato utile includere in questo post ciò che scrivono da pagina 499 a pagina 502. La sezione è intitolata “Paolo VI ha abrogato Quo Primum? ” (1)
Nella sua Costituzione sulla Sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium (4 dicembre 1963), il Concilio Vaticano II decretò una "riforma" del Messale Romano. Ciò che seguì il decreto del concilio negli anni a venire fu un numero impressionante di pronunciamenti, che gradualmente introdussero cambiamenti nel culto cattolico che lo portarono più in linea con le riforme degli innovatori protestanti. I primi cambiamenti mirarono alla Messa tradizionale, finché Paolo VI pubblicò la sua Costituzione apostolica, Missale Romanum, il 3 aprile 1969, in cui annunciò la pubblicazione della Nuova Messa. Dopo l'emissione del Missale Romanum, la Congregazione per il Culto Divino (non Paolo VI) "promulgò" la Nuova Messa emanando la Celebrationis Eucharistiae il 26 marzo 1970.(2) Seguirono altri pronunciamenti della Congregazione, persino uno che tentò di vietare la vecchia Messa imponendo l'uso esclusivo del Nuovo Messale. (3)

Da quando queste dichiarazioni furono scatenate sulla Chiesa più di quattro decenni fa, i cattolici erano divisi sul loro significato e livello di autorità. In particolare, i cattolici liberali e neo-conservatori sostenevano che Paolo VI aveva legalmente abrogato Quo Primum e che la vecchia Messa era proibita. I cattolici tradizionali, d'altro canto, sostenevano che la vecchia Messa non era mai stata giuridicamente abrogata, né il nuovo Messale era mai stato promulgato giuridicamente come legge vincolante. Nel mezzo di questa confusione, i sacerdoti che continuavano a dire la vecchia Messa e si rifiutavano di dire la Nuova erano (e sono ancora) perseguitati dalle loro controparti di mentalità liberale, i loro vescovi e colleghi sacerdoti.

La posizione dei tradizionalisti rispetto alla messa antica fu ufficialmente (anche se non pubblicamente) rivendicata durante il regno di Giovanni Paolo II, che nominò una commissione di nove cardinali (4) per studiare la questione e fornire le risposte a due domande:
1) Paolo VI o qualche autorità legittima ha soppresso legalmente la Messa tradizionale?
2) Un sacerdote poteva celebrare la Messa Antica senza un permesso speciale?
In un'intervista del 1995, il cardinale Stickler, uno dei nove cardinali, spiegò le conclusioni della Commissione e raccontò altre interessanti informazioni riservate sull'argomento.

Il cardinale Stickler, prefetto emerito della biblioteca e degli archivi vaticani, ha svolto il ruolo di perito nella Commissione liturgica del Concilio Vaticano II. A questo punto, Salza e Siscoe citano un'intervista con il cardinale Stickler (con enfasi aggiunta):
Domanda: Papa Paolo VI ha davvero proibito la Messa Antica?

Cardinale Stickler: Papa Giovanni Paolo II pose due domande a una commissione di nove cardinali nel 1986. In primo luogo, Papa Paolo VI o qualsiasi altra autorità competente proibiva legalmente la celebrazione diffusa della Messa tridentina ai giorni nostri? No. Chiese esplicitamente a Benelli: "Paolo VI ha proibito la Messa antica?" Non rispose mai: mai sì, mai no. Perché? Non poteva dire: "Sì, l'ha proibita". Non poteva proibire una Messa che era valida fin dall'inizio ed era la Messa di migliaia di santi e fedeli. La difficoltà per lui era che non poteva proibirla, ma allo stesso tempo voleva che la nuova Messa fosse detta, che fosse accettata. E quindi poteva solo dire: "Voglio che la nuova Messa sia detta". Questa fu la risposta che tutti i principi diedero alla domanda posta. Dissero: il Santo Padre desiderava che tutti seguissero la nuova Messa.


La risposta data da otto (dei) cardinali nell'86 fu che, no, la Messa di San Pio V non è mai stata soppressa. Posso dire questo: ero uno dei cardinali. Solo uno era contrario. Tutti gli altri erano a favore del libero permesso: che tutti potessero scegliere la vecchia Messa. Quella risposta il Papa la accettò, credo; ma ancora una volta, quando alcune conferenze episcopali si resero conto del pericolo di questo permesso; andarono dal Papa e dissero: "Questo non dovrebbe essere assolutamente permesso perché sarà l'occasione, persino la causa, di controversie tra i fedeli". E credo che, informato di questo argomento, il Papa si sia astenuto dal firmare questo permesso. Tuttavia, per quanto riguarda la commissione - posso riferire dalla mia esperienza personale - la risposta della grande maggioranza fu positiva.

C'era un'altra domanda, molto interessante: "Un vescovo può proibire a un sacerdote in regola di celebrare di nuovo una messa tridentina?" I nove cardinali all'unanimità hanno concordato sul fatto che nessun vescovo può proibire ad un prete cattolico di dire la messa tridentina. Non esiste alcun divieto ufficiale e penso che il Papa non stabilirebbe mai un divieto ufficiale. (5)

Se volete saperne di più su questa commissione cardinalizia, potete trovare i verbali redatti dal cardinale Dario Castrillón-Hoyos tradotti su New Liturgical Movement.
I nove cardinali della commissione istituita da Giovanni Paolo II.
Torniamo ora a Salza e Siscoe:

Nonostante la scoperta dei nove cardinali, la maggior parte dei vescovi durante il regno di Giovanni Paolo II ha continuato a proibire la Messa Antica (per malizia o ignoranza) e a perseguitare i preti che continuavano a celebrarla. I preti tradizionali furono persino etichettati come scismatici per aver celebrato la Messa tridentina e costretti a sopportare un'inimmaginabile crisi di coscienza.

Ma nel 2007, con grande sorpresa e costernazione della sinistra (e, senza dubbio, di molti della destra sedevacantista), papa Benedetto XVI ha emesso il Motu Proprio, Summorum Pontificum, che ha dichiarato pubblicamente quanto era stato concluso dalla commissione di nove cardinali vent'anni prima. Contrariamente a quanto praticamente tutti i cattolici nel corso degli anni erano stati indotti a credere, papa Benedetto ha confermato che la messa antica non era mai stata giuridicamente abrogata e, in effetti, era sempre stata permessa, proprio come i cattolici tradizionali avevano sempre sostenuto.

In una dichiarazione che ha suscitato scosse in tutta la Chiesa, Papa Benedetto ha dichiarato [in Summorum Pontificum]: “Vorrei richiamare l’attenzione sul fatto che questo Messale [la Messa tradizionale] non è mai stato giuridicamente abrogato e, di conseguenza, in linea di principio, è sempre stato permesso”. Nel porre rimedio a questa grave ingiustizia, il Papa ha affermato l’ovvio: “Ciò che le generazioni precedenti hanno ritenuto sacro, rimane sacro e grande anche per noi, e non può essere all’improvviso del tutto proibito o addirittura considerato dannoso”.

Per quasi quarant'anni, l'intero mondo cattolico era stato portato a credere che la Messa Antica fosse stata abrogata da Papa Paolo VI, ma questa impressione era del tutto falsa. La Messa Antica non è mai stata abrogata giuridicamente, così come la Nuova Messa non è mai stata promulgata giuridicamente come legge universalmente vincolante. Questa ingiustizia sottolinea certamente ciò che Dio vuole che la Sua Chiesa soffra, e per quanto riguarda la fonte e il culmine del culto cattolico, non di meno. In effetti, Dio può e permette che tali mali affliggano il Suo Corpo Mistico, ma mai a costo di compromettere il carisma di infallibilità della Chiesa. Mentre questa confusione riguardante la Messa Antica contro quella Nuova era (e continua a essere) una fonte di costernazione tra i fedeli, difficilmente può essere paragonata [in termini di problemi di legalità] ad altre crisi che Dio ha voluto permettere, come ciò che abbiamo appreso nel Capitolo 8, quando Dio ha permesso ai sinodi, convocati e supervisionati dai Papi, di emanare decreti errati (ad esempio, dichiarando erroneamente che le ordinazioni eseguite dai Papi precedenti erano nulle e non valide), e poi essere contraddetti da altri sinodi, anch'essi convocati e supervisionati dai Papi, che hanno decretato esattamente il contrario.

Alla fine del capitolo, Salza e Siscoe iniziano la loro confutazione della posizione di Padre Cekada riguardo alla costituzione apostolica di Paolo VI Missale Romanum, un dibattito che al momento non mi riguarda, poiché il caso già esposto è inconfutabile. (Coloro che desiderano leggere l'intero capitolo 16, inclusa la sua confutazione dei sedevacantisti su questo particolare punto, lo troveranno in formato PDF qui .)

Ora, una catena è forte solo quanto uno qualsiasi dei suoi anelli; e una catena appesa a un gancio è forte solo quanto il gancio stesso. Il gancio per tutta la legislazione riguardante il Novus Ordo è la costituzione apostolica Missale Romanum di Paolo VI . Se seguite le note a piè di pagina (come una scia di briciole di pane), vedrete che tutta la legislazione successiva sul nuovo messale fa riferimento a questo documento. Quindi, se Paolo VI in quel documento promulgò legalmente e impose l'uso esclusivo del nuovo messale, allora sì, un sacerdote oggi avrebbe bisogno di una sorta di permesso per uscire da quel mandato e celebrare la messa con un messale diverso; ma se, come hanno dimostrato Salza e Siscoe, non promulgò legalmente e impose l'uso esclusivo del nuovo messale (abrogando così il vecchio messale e obrogando Quo Primum), allora l'uso del nuovo messale non era (e non è) obbligatorio e l'uso del vecchio messale non era (e non è) proibito o vietabile; in effetti, il suo uso è sempre consentito al sacerdote di rito latino.

Non si tratta di fare testa o croce. Il Summorum Pontificum si è infatti pronunciato chiaramente a favore di quest'ultima posizione, in accordo con le conclusioni della commissione cardinalizia: lo status legale del vecchio rito è riassunto in tre frasi: "mai giuridicamente abrogato... sempre permesso... non può essere proibito". La Traditionis Custodes, sebbene abbia annullato alcune disposizioni del Summorum Pontificum, non ha fatto nulla per alterare i fatti che circondano il testo e la forza legale della costituzione di Paolo VI.

Quindi, se un vescovo dice a un prete: "Hai bisogno del mio permesso per dire la vecchia messa", o "Non ti è permesso usare il messale preconciliare", o "Sei tenuto a usare il nuovo messale", o qualsiasi variazione su questo tema, è vittima o autore di una falsità; sta minando lo stato di diritto; è colpevole di eccesso e abuso spirituale. Nella misura in cui è veramente ignorante dei fatti e quindi sbaglia in buona fede su ciò che è e non è richiesto (e nella mia esperienza, la maggior parte dei vescovi è terribilmente ignorante dell'intera storia della liturgia e dei messali), andrà meglio per lui nel giorno del giudizio. Detto questo, i preti ai quali Dio ha dato la grazia di un amore per la tradizione e le anime che ora contano su di loro per il nutrimento spirituale non sono per questo esonerati dal loro obbligo, coram Deo et secundum consuetudinem ecclesiae, di continuare a offrire il tradizionale rito romano.

A mio parere i preti sono stati abituati per così tanto tempo a pensare in termini di facoltà necessarie per ascoltare le confessioni, predicare o presiedere i matrimoni che inconsciamente cominciano a pensare di aver bisogno di facoltà per fare qualsiasi cosa sacramentale o liturgica. Pensano di aver bisogno di una facoltà per celebrare la messa, per pregare questa o quella versione dell'ufficio divino, per benedire l'acqua santa con il Rituale Romanum, o qualsiasi altra cosa. Questa è una falsa estrapolazione delle facoltà in aree in cui il concetto è privo di significato. Un prete ordinato nella e per la Chiesa di rito latino è autorizzato a offrire il Santo Sacrificio della Messa in qualsiasi forma valida e lecita del suo rito; in effetti, ha un diritto positivo di farlo, che può essere limitato solo per colpe comprovate specificamente delimitate contro il sacerdozio.

È tempo di smetterla di usare con noncuranza i termini “permesso” e “facoltà”. Usiamoli in modo preciso e corretto.
Insomma:
I sacerdoti non hanno bisogno di permesso per celebrare la messa tradizionale.
I sacerdoti non hanno mai avuto bisogno di un permesso per celebrare la messa tradizionale.
Non si può impedirglielo.
Non si può pretendere che usino solo il nuovo messale.
Non è spiritualmente sano che ai vescovi sia permesso di abusare del loro potere pastorale e che ai preti sia permesso di essere abusati in tal modo. Spero sinceramente che le informazioni presentate sopra aiutino tutto il clero, indipendentemente dal loro livello, a pensare, scegliere e agire in conformità con la verità.



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1 Per questioni di spazio non ho incluso tutte le note a piè di pagina.
2 [Nota nell'originale] Come discuteremo più avanti nel capitolo, poiché la Nuova Messa è stata "promulgata" dal Cardinale Prefetto della Congregazione per il Culto Divino (e non dal Papa), non solo non riesce a innescare l'infallibilità della Chiesa, ma alcuni sostengono anche che è necessariamente resa nulla dal Quo Primum, che è stato promulgato dal Papa (San Pio V). Un inferiore non può annullare la legge di un superiore. Essi sostengono inoltre che la Nuova Messa è tecnicamente illecita (illegale ma non invalida) in virtù del fatto di essere contraria alla legislazione del Quo Primum.
3 [Nota nell'originale] Vedere l'Avviso Conferentia Episcopalium (28 ottobre 1974). Va notato che questo Avviso, come altre pronunce riguardanti la Nuova Messa durante gli anni '70, non è stato firmato dal Papa e non è apparso negli Acta Apostolicae Sedis dove le nuove leggi devono essere pubblicate per avere effetto legale (poiché Paolo VI non ha mai imposto l'uso esclusivo della Nuova Messa nei decreti del 1969-1970, l'Avviso del 1974 sarebbe stato considerato una nuova legge che richiedeva la pubblicazione negli Acta).
4 I cardinali Ratzinger, Mayer, Oddi, Stickler, Casaroli, Cantin, Innocenti, Palazzini e Tomko.
5 The Latin Mass, estate 1995, pagina 14.




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