Tommaso Scandroglio, 16-02-2022
La Corte costituzionale ha ritenuto inammissibile il quesito referendario dei Radicali denominato Abrogazione parziale dell’articolo 579 del Codice penale (omicidio del consenziente) “perché - come si legge nel comunicato stampa della Consulta - a seguito dell’abrogazione, ancorché parziale, della norma sull’omicidio del consenziente, cui il quesito mira, non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana, in generale, e con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili”. Potremo leggere le motivazioni precise del rifiuto solo tra qualche giorno, quando sarà depositata la sentenza. Fino a quel giorno possiamo solo procedere per congetture.
Cosa avranno voluto dire i giudici riferendosi alla “tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana”? Più di un paio di anni fa la Corte costituzionale, con la sentenza 242/19, aprì le porte al suicidio assistito. In quella occasione la Consulta indicò alcuni criteri, rispettando i quali, il suicidio assistito non sarebbe più stato punito. Ciò vuol dire che il rispetto di quei criteri esprime certamente una “tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana”. Il referendum dei Radicali, dato che era meramente e necessariamente abrogativo, non poteva prevedere l’inserimento di alcuni criteri per accedere all’eutanasia tramite l’omicidio del consenziente e quindi la Corte, forse, ha ritenuto inammissibile il quesito proprio perché la mera abrogazione seppur parziale del reato dell’omicidio del consenziente avrebbe permesso di uccidere chiunque stante solo la presenza di un solo criterio: il suo consenso. Troppo poco per permettere l’eutanasia.
C’è da aggiungere che, allo stato attuale, i criteri giuridici per accedere all’eutanasia, de iure condito e de iure condendo, sono diversi, offrendo quindi una disparità di trattamento ingiustificata. Procediamo con ordine. Attualmente l’eutanasia nel nostro Paese è disciplinata dalla legge 219/17. Molto in sintesi, possiamo dire che tale legge permette sia l’eutanasia omissiva (il paziente si sottrae a terapie salvavita: possibilità già legittimata ante legem 219) che quella commissiva o attiva tramite due modalità: l’interruzione di terapie vitali; l’abuso di terapie antalgiche con fini eutanasici. Come accedere a queste pratiche eutanasiche? Tramite il consenso informato (che nel caso dell’eutanasia omissiva si declinerà in un rifiuto), anche prestato tramite Dat, il quale consenso prevede in capo al paziente la capacità di agire (ossia l’attitudine, acquisita con la maggiore età, del soggetto a compiere atti giuridici finalizzati ad acquistare o ad esercitare i propri diritti e ad assumere obblighi).
Sul tavolo del Parlamento è poi all’esame il Ddl Bazoli-Provenza sul suicidio assistito. Nuovamente ci domandiamo: quali i criteri per accedere al suicidio assistito? Oltre alla presenza di un consenso informato e libero e quindi alla maggiore età - requisiti già previsti dalla legge 219 - il Ddl ne indica altri, prelevati dalla già ricordata sentenza 242/19 della Consulta: il coinvolgimento in un percorso di cure palliative e il loro successivo rifiuto, l’essere affetti da una patologia irreversibile, a prognosi infausta e che provochi sofferenze intollerabili, l’essere tenuti in vita da trattamenti vitali, nonché la presenza di una richiesta scritta che rispetti alcuni criteri sostanziali e formali (rinviamo a questo articolo in cui avevamo già criticato alcune di queste condizioni avvisando però il lettore che nel frattempo il Ddl ha subito alcune modifiche significative).
Infine abbiamo il già citato referendum dei Radicali per l’abrogazione parziale del reato dell’omicidio del consenziente (clicca qui per un approfondimento). Anche in questo caso poniamoci la stessa domanda: quali i criteri per chiedere di essere uccisi con il nostro consenso? Il referendum puntava a eliminare quelle parti dell’art. 579 Cp che prevedono una risposta sanzionatoria, ma, come già accennato, senza aggiungere nulla in merito alle condizioni per richiedere legittimamente di essere uccisi. Indirettamente possiamo concludere che, dal momento che l’uccisione del minore, dell’incapace o della persona a cui si è estorto il consenso, sarebbe rimasto reato anche dopo la vittoria dei Sì, sarebbe stato necessario un consenso giuridicamente valido per uccidere qualcuno. Ma null’altra condizione si sarebbe dovuta rispettare.
L’Associazione Luca Coscioni aveva previsto l’inciampo e aveva tentato di mettere una pezza dichiarando quanto segue: «Con questo intervento referendario l’eutanasia attiva sarà consentita nelle forme previste dalla legge sul consenso informato e il testamento biologico, e in presenza dei requisiti introdotti dalla Sentenza della Consulta sul “Caso Cappato”. […] La Corte, essendo intervenuta nella sentenza Cappato sull’art. 580 Cp, può fare ricadere la disposizione come abrogata in una cornice normativa già delineata dalle sue pronunce in materia. La norma che residua, infatti, ha al suo interno l’espressione “col consenso di lui” il cui significato risulta coordinato alle leggi dell’ordinamento e agli interventi della Corte».
In breve, i Radicali ci stavano dicendo che per non finire in galera per omicidio del consenziente sarebbe stato necessario rispettare i vincoli presenti nella legge 219 prima ricordati e quelli della sentenza 242/19 della Corte costituzionale confluiti nel Ddl Bazoli-Provenza. Ma, come avevamo già fatto notare a suo tempo, i requisiti previsti dalla legge 219 riguardano solo alcune modalità di uccidere il consenziente, non le infinite modalità che sarebbero state legittimate con un’eventuale vittoria dei Sì. Parimenti la Consulta ha previsto alcune condizioni, ma solo in riferimento al suicidio assistito, non all’omicidio del consenziente. E un successivo intervento della Consulta per indicare i requisiti di accesso all’eutanasia tramite la soppressione del consenziente sarebbe stato meramente ipotetico. Forse i giudici della Corte costituzionale hanno ravvisato queste stesse criticità che qui abbiamo evidenziato.
Fatte tutte queste premesse, arriviamo al punto che più sopra abbiamo sottolineato: i requisiti per accedere all’eutanasia, allo stato attuale, sono diversi e cambiano a seconda della disciplina normativa di riferimento. Abbiamo quindi alcuni requisiti presenti nella legge 219 e validi solo per alcune modalità per sopprimere il consenziente (o anche il minore e l’incapace tramite il consenso del rappresentante legale); molti altri requisiti che interessano il suicidio assistito disciplinato dal Ddl Bazoli-Provenza; quasi l’assenza di requisiti in quel che sarebbe rimasto dell’art. 579 Cp sull’omicidio del consenziente se il referendum fosse stato accettato dalla Consulta e se, poi, avessero vinto i Sì.
Da qui la domanda: di fronte a questa disparità di regolamentazione cosa potrà accadere? Due ipotesi di massima. La prima: rimane tutto come abbiamo appena descritto. Seconda ipotesi più probabile: si renderanno omogenei i criteri di accesso all’eutanasia estendendo quelli indicati dal Ddl Bazoli-Provenza agli altri casi. Dunque, ahinoi, nulla vieta di pensare che, sebbene il referendum radicale sia stato bocciato, il reato di omicidio del consenziente in futuro possa comunque venire depenalizzato prevedendo, come sta accadendo per il reato dell’aiuto al suicidio, alcune condizioni legittimanti.
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