venerdì 11 marzo 2022

SUICIDIO ASSISTITO: la stanza della morte, che pena per gli ospedali





Il testo Bazoli-Provenza prevede dei “requisiti” per le strutture che aiuteranno le persone a suicidarsi. Le attrezzature, i veleni, ecc., saranno pagati con le tasse di tutti. Entrerà a regime un sistema dove per lo Stato conterà solo che l’aspirante suicida sia “consapevole”, senza lasciare spazio ad affetti e alla speranza.





VITA E BIOETICA

Giacomo Rocchi, 11-03-2022

Proseguiamo con l’analisi, da parte del magistrato Giacomo Rocchi, del testo unificato Bazoli-Provenza sul suicidio assistito come uscito dalle Commissioni II e XII della Camera dei Deputati. L’Aula di Montecitorio, intanto, ha approvato ieri il progetto di legge (con qualche modifica, vedi QUI), che ora passa all’esame del Senato.



***
[I parte]

MORTE NATURALE?


Partiamo da una norma apparentemente secondaria, nascosta nell’art. 5: “Il decesso a seguito di morte volontaria medicalmente assistita è equiparato al decesso per cause naturali a tutti gli effetti di legge”.

Perché è significativa? Perché fa riferimento alla “morte naturale” e pretende di equiparare un suicidio - cioè un atto con cui un uomo si uccide - a questo evento naturale.

Vediamo come il suicidio viene definito nel titolo della legge: “Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita”. Non vi ricorda un’altra legge? Certo, la legge 40 del 2004 sulla fecondazione artificiale! Quella legge contiene “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita” e prevede che “i nati a seguito dell’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche”.

Concepimento, morte: l’intero arco della vita dell’uomo! Gli uomini hanno sempre saputo di essere concepiti e di venire alla luce se e quando la natura e la Provvidenza stabiliscono e di morire quando la natura e la Provvidenza dispongono; invece, no: la legge e la tecnica ti insegnano che l’uomo viene prodotto se e quando altri uomini, pagando, desiderano; che viene alla luce soltanto se qualcuno non decide di non farlo nascere; che muore quando e nel momento in cui lo decide (o crede di deciderlo).

Come non vedere in questo progetto di legge una portata simbolica fortissima? Il completamento di un disegno: è “normale”, è “naturale” produrre con la tecnica embrioni e uccidere bambini non ancora nati, così come è “normale” - anzi: “naturale” - quindi “buono”, anzi: “doveroso”, consentire la morte delle persone quando ritengono (o quando altri ritengono) che sia arrivato il momento “giusto”.


DA DELITTO A DIRITTO

Molti sostengono che una legge è inevitabile e doverosa perché è stata la Corte Costituzionale a sollecitarla. Non c’è dubbio che la Corte ha ribadito “con vigore” l’auspicio di una legge, ma si tratta di invito in nessun modo vincolante per il Parlamento. Del resto, la Corte aveva auspicato una legge anche in precedenza, salvo poi prendere atto che nessuna legge era stata approvata.

Cosa cambierà a seguito dell’approvazione della legge rispetto alla situazione prodotta dalla sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato parzialmente illegittima la norma sull’aiuto al suicidio? Sulla base di quella sentenza i giudici possono ritenere non punibile chi ha aiutato una persona a suicidarsi, se ricorrono determinate condizioni: il singolo caso di aiuto al suicidio verrà valutato dal giudice che, eventualmente, assolverà l’imputato (come è avvenuto per Cappato per il suicidio assistito di Fabiano Antoniani e di Davide Trentini); l’assoluzione - per quanto deprecabile - non coinvolgerà l’intera struttura sanitaria pubblica e il personale medico.

Con una legge cambia tutto: lo Stato avrà l’obbligo di garantire il diritto di certe persone ad essere aiutate a suicidarsi. Lo vediamo dall’art. 5 del progetto, secondo cui “resta ferma (…) la possibilità per la persona che abbia richiesto la morte volontaria medicalmente assistita di ricorrere al giudice territorialmente competente”, appunto per far valere il suo diritto; ma anche dall’art. 6, in base al quale “gli enti ospedalieri pubblici autorizzati sono tenuti in ogni caso ad assicurare l’espletamento delle procedure previste dalla presente legge. La regione ne controlla e garantisce l’attuazione”: quindi un obbligo per la sanità pubblica (la norma è identica a quella prevista per l’aborto volontario). Lo stesso articolo 6, che regola l’obiezione di coscienza del personale sanitario, fa comprendere che medici e infermieri saranno obbligati a partecipare alle procedure che si concluderanno con la morte a meno che non presentino la dichiarazione.

Sappiamo, però, che i diritti tendono ad espandersi e i limiti al loro esercizio spesso cadono: qualcuno ricorda i paletti alla fecondazione artificiale?

Rendiamoci conto: con questa legge si affermerà pubblicamente e coattivamente che è bene ed è giusto che alcune persone che desiderano morire siano aiutate a farlo dallo Stato, purché si trovino in certe condizioni; lo Stato dirà espressamente a quelle persone: “Non mi servi, non mi importa di te, se muori non cambia nulla, la tua sofferenza non serve alla società; anzi: è meglio che tu muoia!”


IN OSPEDALE SI UCCIDE

Tutti sappiamo che l’ospedale è luogo di sofferenza e di morte; ogni ospedale ha il suo obitorio, spesso posizionato in un luogo fisicamente distante dai reparti; la medicina arriva fino a un certo punto, ma spesso deve arrendersi alla malattia: è naturale! La maggior parte degli ospedali ha anche una cappella, dove si prega per i malati e anche per coloro che sono morti.

Dove posizioneranno il reparto in cui si aiuteranno le persone a suicidarsi? Sì, perché, in base all’art. 9 del progetto di legge, il Ministro della Salute dovrà “individuare i requisiti delle strutture del Servizio sanitario nazionale idonee ad accogliere le persone che fanno richiesta di morte volontaria medicalmente assistita”; e, poiché, come abbiamo già visto, gli enti ospedalieri pubblici sono tenuti a garantire il “servizio”, sarà inevitabile vedere, all’ingresso degli ospedali, insieme all’indicazione dei vari reparti (Chirurgia, Medicina generale ecc.) anche la freccia che indicherà: “Morte volontaria medicalmente assistita”; chissà, forse sarebbe logico posizionare quel reparto accanto all’obitorio…

Sia chiaro: nessuno stupore! Da più di 40 anni, in ospedale, si uccidono i bambini non ancora nati e da quasi 20 anni si producono centinaia di embrioni destinati alla morte quasi certa o al congelamento a tempo indeterminato. Eppure, si rimane stupiti di fronte alla parabola di questa istituzione, a questo esito della sua storia gloriosa. Avverrà - lo si comprende dall’art. 5, comma 7 del progetto, secondo cui il decesso deve avvenire presso il domicilio del paziente “o, laddove ciò non sia possibile, presso una struttura ospedaliera” - che alcune persone entreranno in ospedale per suicidarsi, aiutati da medici e infermieri!

Avverrà anche - è facile prevederlo - che certi pazienti, ricoverati in reparti “ordinari”, ad un certo momento verranno fatti salire su una barella e portati, non in una sala operatoria, ma in “quel” reparto: quello dove si entrerà vivi e si uscirà morti.


LA STANZA DELLA MORTE

Come saranno realizzati i locali all’interno degli ospedali dove le persone saranno aiutate a suicidarsi?

La domanda non è banale: non si tratta di attrezzare al meglio una sala operatoria, corredandola con la strumentazione necessaria, l’illuminazione corretta per far lavorare chi opera, la temperatura adatta e così via; in quella stanza la persona dovrà morire, in qualche modo aiutata. Secondo l’art. 2 del progetto di legge unificato Bazoli-Provenza, le strutture del Servizio sanitario nazionale devono applicare i principi fondamentali della “tutela della dignità e dell’autonomia del malato” e della “tutela della qualità della vita fino al suo termine”. D’altro canto, dice l’art. 5, la “morte volontaria medicalmente assistita” (cioè il suicidio) deve avvenire “nel rispetto della persona malata e in modo da non provocare ulteriori sofferenze ed evitare abusi”; come abbiamo già visto, le strutture dovranno avere determinati “requisiti”, stabiliti dal Ministro della Salute. Di quale colore saranno dipinte le pareti? Ci sarà la musica ad accompagnare il suicidio? E il candidato al suicidio potrà scegliere il tipo di musica che ascolterà nel momento della morte? Ci sarà la televisione?

Come non ricordare che, secondo il giudice che prosciolse il dr. Mario Riccio per l’uccisione di Piergiorgio Welby, questi decise di morire dopo avere visto per l’ultima volta una nota trasmissione serale di Raiuno e dopo avere scelto di sentire una canzone di Bob Dylan (avrebbe preferito Vivaldi, ma la moglie non l’aveva trovata): secondo il giudice, si trattò di dimostrazione di grande serenità: egli aveva voluto sdrammatizzare l’evento della morte “quasi a voler ricondurre tale esperienza nell’alveo di quello che poi essa è, ovvero un evento naturale dell’esistenza umana”. Già allora (2006), come vediamo, la pretesa era stata quella di equiparare il suicidio o l’omicidio del consenziente alla morte naturale.

Ma in quella stanza ci saranno altre cose: ci sarà l’armadietto dove custodire i veleni da somministrare all’aspirante suicida; ci saranno attrezzature per consentire di suicidarsi - lo pretende l’art. 5 del progetto di legge - “anche alle persone prive di autonomia fisica” (è il principio di uguaglianza: i disabili devono essere aiutati a superare le difficoltà fisiche!). L’Italia chiederà una consulenza ad Exit per meglio realizzare la stanza della morte?

I veleni: ha suscitato scalpore l’indicazione del Tiopentone - meglio conosciuto come Pentotal - come il “farmaco” che potrebbe essere utilizzato da “Mario” per uccidersi, come da lui desiderato; parlare di Pentotal significa rifarsi alle numerose sentenze della Corte Suprema degli Stati Uniti sul metodo più adatto per eseguire le condanne a morte: in effetti, era stato individuato proprio il Pentotal come metodo migliore, trattandosi di un potente barbiturico ad effetto rapido che induce nel soggetto un profondo stato di incoscienza simile al coma affinché questi non soffra; ma l’Unione Europea ne ha vietato l’esportazione negli Stati Uniti per ostacolare le condanne a morte. Ma, appunto, il suicidio medicalmente assistito è una “morte naturale” e, quindi, il Pentotal è disponibile…

Pagheremo tutto questo con le nostre tasse.


CHI DOMANDA DI ESSERE AIUTATO A UCCIDERSI È SOLO


Cosa succede quando un malato chiede di morire? Cosa esprime davvero la richiesta di qualcuno - malato o meno - di essere aiutato a suicidarsi? Quale deve essere la risposta?

Il progetto di legge consente che si arrivi al suicidio senza che l’aspirante suicida abbia contatti con persone diverse da funzionari e da medici. Si parte da una richiesta “con scrittura privata autenticata” (art. 4), quindi con un funzionario comunale che autentica la firma. La richiesta è indirizzata al medico e, ricevuta la richiesta, il medico “prospetta al paziente, e se questi acconsente, anche ai suoi familiari, le conseguenze di quanto richiesto e le possibili alternative e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica”. Quindi i familiari possono essere lasciati fuori; gli amici devono essere lasciati fuori; i sacerdoti e le suore, poi, ovviamente devono essere tenuti lontani! Nessuno deve potere esprimere alla persona, talmente disperata e stanca da desiderare di morire, un discorso umano complessivo, il senso di affetto e di vicinanza, l’invito alla speranza e alla comprensione del senso del proprio dolore, la necessità anche per gli altri che la sua vita prosegua.

Conta soltanto che colui che chiede di essere aiutato a morire sia consapevole di quanto chiede - che, cioè, morirà e in che modo - e sia informato delle terapie ancora possibili: il rapporto che il medico dovrà inviare al Comitato di valutazione clinica, infatti, dovrà precisare (art. 5) “se la persona è stata adeguatamente informata della propria condizione clinica e della prognosi, se è stata adeguatamente informata dei trattamenti sanitari ancora attuabili e di tutte le possibili alternative terapeutiche. Il rapporto deve indicare inoltre se la persona è a conoscenza del diritto ad accedere alle cure palliative… il medico è tenuto a indicare qualsiasi informazione da cui possa emergere che la richiesta di morte medicalmente assistita non sia libera, consapevole e informata”.

“Libero, consapevole e informato”: ma la persona viene informata solo dal punto di vista sanitario, la sofferenza che interessa al legislatore è soltanto questa; al più si può chiamare uno psicologo… quale libertà, allora?

2. Continua





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