19-01-2016 - di Guendal Cecovini Amigoni
Il 26 gennaio 2016 nel Parlamento italiano inizierà la discussione del Disegno di Legge (d.d.l.) Cirinnà. Esso è una bozza di Legge redatta da un gruppo di senatori ed è così chiamato dal nome della senatrice che per prima lo ha sottoscritto. La sua discussione in Parlamento significa che è prevedibile la sua trasformazione in Legge dello Stato italiano.
Potenzialmente, la portata di questa Legge è storica. Oggi siamo abituati a sentirci dire che è accaduto qualcosa di “storico” anche in relazione a fatti privi di rilevanza o che cadono nell’oblio nell’arco di pochi giorni. Ebbene, il d.d.l. Cirinnà non ha bisogno di sensazionalismi per destare l’attenzione. Infatti, il d.d.l. Cirinnà vuole modificare uno dei pilastri della nostra civiltà: la famiglia, per come la conosciamo.
Nel momento in cui riteniamo che la famiglia sia un elemento fondamentale della nostra cultura e della nostra storia, comprendiamo immediatamente come una legge che la modifichi nella sua sostanza vada ad toccare la struttura stessa della nostra civiltà.
Sottolineata la rilevanza del d.d.l. Cirinnà, è importante comprenderne il contenuto, se non altro per cercare di immaginare gli effetti che potrebbe avere.
Il testo è diviso in due parti (o “capi”): il primo relativo alle “unioni civili tra persone dello stesso sesso” (unioni omossessuali: uni-omo), il secondo relativo alla “disciplina della convivenza”.
In pratica, la prima metà estende il matrimonio alle coppie omossessuali e la seconda metà prevede alcune regole a tutela delle coppie che convivano senza sposarsi, i cosiddetti “conviventi di fatto”.
Per quanto l’intero d.d.l. meriti particolare attenzione, è sicuramente la prima parte quella di maggior rilievo, anche perché destinata a tracciare il solco più profondo. Ed è su questa prima parte che svolgerò alcune considerazioni.
Nessuna differenza tra unioni civili e matrimonio
Innanzitutto, il d.d.l. non parla di matrimonio “tra persone dello stesso sesso”, ma di “unione civile tra persone dello stesso sesso” e ciò sembra fare intendere che, per la Legge, si tratti di due “formazioni sociali” distinte. Ma leggiamo assieme l’articolo 4.3 del d.d.l.: “Le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”.
L’evidenza di questa disposizione non richiede alcuna interpretazione: tutte le regole che disciplinano il matrimonio disciplinano anche l’unione civile. Cambia il nome, ma in sostanza non c’è differenza tra le due “formazioni sociali”.
In pratica, salve un paio di eccezioni di cui parlerò più avanti, la “formazione sociale” costituita da un uomo e una donna e quella costituita da due persone dello stesso sesso solo distinte solo dall’avere un nome diverso.
Ciò fa ben riflettere sulla portata della nuova legge. Infatti, le due “formazioni sociali” sono invece naturalmente differenti, poiché la coppia eterosessuale è potenzialmente fertile e la relativa famiglia tende al benessere della prole, mentre la coppia omosessuale è naturalmente sterile e le sue finalità sono pertanto altre.
Nei suoi articoli, il d.d.l. disciplina alcuni aspetti delle “unioni civili omossessuali” prevedendone, ad esempio, l’alternatività con il matrimonio: chi è sposato non può contrarre un’unione civile e viceversa. Altresì, viene previsto che al momento della “unione civile” i due coniugi omossessuali dovranno indicare il regime patrimoniale, potranno stabilire se assumere un cognome comune, acquisteranno gli stessi diritti ed assumeranno i medesimi doveri; concorderanno l’indirizzo della vita familiare e fisseranno la residenza comune; a loro si estenderanno gli ordinari diritti di successione, un limitato diritto all’adozione di figli nonché la disciplina relativa a separazione e divorzio.
Inoltre, si legge nel d.d.l.: “dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.”
In effetti, non è facile trovare nella Legge delle differenze tra le due “formazioni sociali”, differenze che, a fronte dell’identità degli istituti, hanno un sapore discriminatorio e che si possono così riassumere.
L’aspetto economico viene affrontato dal d.d.l. Cirinnà che stima nel primo decennio oneri per 153 milioni di euro e poi, a regime, per 22,7 milioni di euro all’anno. Le cifre potrebbero essere sottostimate poiché il solo aumento delle pensioni di reversibilità si aggirerebbe sui 40 milioni di euro all’anno.
Saranno possibili affido, adozione internazionale e adozione del figlio del partner omo
Innanzitutto, vi è una differenza nel caso di cambio di sesso: se un coniuge eterosessuale cambia sesso ed entrambi sono d’accordo, il matrimonio si trasforma in “unione civile tra persone dello stesso sesso”; viceversa, se un coniuge omossessuale muta sesso, la “unione” cessa e dev’essere celebrato un matrimonio eterosessuale. La relazione dei Senatori al disegno di legge non motiva questa differente disciplina.
Un’ulteriore e ben più rilevante differenza è contenuta nel già citato articolo 4.3 del d.d.l. che, dopo aver esteso alle “unioni civili” tutte le norme relative al matrimonio, esclude che si applichi “alle disposizioni di cui al Titolo II della legge 4 maggio 1983, n. 184”.
Quest’ultima legge è quella relativa all’adozione dei minorenni e ne viene escluso solo il “Titolo II” relativo all’adozione, mentre rimangono applicabili alle “unioni civili tra persone dello stesso sesso” gli altri Titoli della Legge, relativi all’affidamento dei minori, all’adozione internazionale ed alle cosiddette “adozioni in casi particolari”.
Uno dei “casi particolari” è la “stepchild adoption” (la “adozione del figliastro”), che è pertanto applicabile anche alle uni-omo; per evitare ogni dubbio sul punto, il d.d.l. Cirinnà prevede la modifica dell’articolo 44 della legge sull’adozione che finirebbe per recitare: “i minori possono essere adottati … dal coniuge o dalla parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge o dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”.
In pratica, se un coniuge omossessuale generasse un figlio – indipendentemente con chi e come – l’altro coniuge potrà diventarne genitore adottandolo.
Bambini senza mamma o papà
Questo è sicuramente uno degli aspetti più incisivi del d.d.l. Cirinnà, poiché modifica radicalmente il concetto di “famiglia”, per come l’abbiamo sempre conosciuto: infatti, mentre oggi la famiglia è intesa come “formazione sociale” la cui principale funzione è quella di generare e crescere i figli, ora la prospettiva muta radicalmente, sia perché il matrimonio viene esteso alle coppie omossessuali, naturalmente sterili e pertanto non formatesi per il fine della procreazione, sia perché queste ultime hanno la facoltà, tramite la “stepchild adoption”, di avere un figlio che non sia generato da entrambi, cioè un figlio che non potrà mai crescere con i genitori naturali, né avere una mamma e un papà.
La “formazione sociale” delineata nel d.d.l. Cirinnà è destinata ad accogliere figli ma è per definizione incapace di generarli. Pertanto, a differenza della famiglia “tradizionale”, che esiste al servizio dei figli, oggi viene creata una nuova famiglia al servizio di qualcos’altro.
Le ricadute pratiche immediate delle uni-omo non sono trascurabili e, anzi, per alcuni aspetti destano viva preoccupazione.
Inevitabile andare verso l’utero in affitto
Però, l’aspetto di gran lunga più preoccupante è la prevedibile diffusione della pratica dell’ “utero in affitto”, cioè, la generazione di un figlio da parte di una donna che vende la propria genitorialità. Ovviamente, dire che venga venduta la “genitorialità” è un eufemismo, poiché, di fatto, ad essere compravenduto è il figlio. Tale pratica è vietata in Italia ma permessa altrove ed il pericolo che “coniugi” italiani siano tentati di profittarne è concreto, se non già attuale.
Ferma la preoccupazione per la diffusione di tale pratica, è giusto puntualizzare che l’utero in affitto è solo uno dei modi tramite i quali una uni-omo potrebbe giungere ad adottare un figlio, essendovene molteplici: basti pensare alla “unione civile” tra due donne, delle quali una si procurasse una gravidanza.
Senza voler esaminare tali ipotesi, mi limito ad evidenziare come tutte abbiano degli elementi comuni: la natura della coppia omossessuale, tale da escludere che la loro unione possa generare figli, ed il fatto che questi ultimi non potranno crescere con una mamma ed un papà, secondo il modello naturale di famiglia.
Se condividiamo l’idea che la nostra civiltà si basi sulla famiglia “naturale”, è di tutta evidenza che andare a modificare con una Legge questa “formazione sociale”, che trae origine dalla natura ed è un elemento fondamentale della nostra storia, espone a modifiche imprevedibili noi, la nostra civiltà e, soprattutto, i figli della nostra civiltà. I nostri figli.
Nessun commento:
Posta un commento