lunedì 25 agosto 2014

Fruttuosità, validità e liceità della santa Messa





di Don Leonardo Maria Pompei

Nell'articolo precedente, occupandoci di determinare le condizioni per una partecipazione piena, attiva e consapevole alla santa Messa, abbiamo aperto un delicato e importante capitolo, quello della "fruttuosità" dei sacramenti. Prima di concludere la trattazione del primo precetto generale della Chiesa, anche in vista di alcune cose che dovremo dire sul secondo, è bene precisare ulteriormente questo concetto, distinguendolo, secondo la sana dottrina cattolica, da altri due aspetti parimenti importanti che riguardano la celebrazione e la partecipazione alla santa Messa e ad ogni altro sacramento: la validità e la liceità.

Il Concilio di Trento ha definito in forma definitiva e dogmatica le condizioni per cui la celebrazione di ogni sacramento è valida, facendo propria la dottrina agostiniana della validità (ed efficacia) del sacramento "ex opere operato", cioè per il fatto stesso che un sacramento venga regolarmente celebrato dal ministro competente che abbia l'intenzione di fare "ciò che fa la Chiesa" e con la materia adeguata. Facciamo subito due esempi per capire. Perché una Messa sia valida, occorre che sia celebrata da un sacerdote regolarmente ordinato, che abbia l'intenzione di celebrare veramente (non per scherzo!) secondo il rito della Chiesa cattolica e che usi, come materia, pane azzimo di frumento e vino di pura vite. Similmente si insegnava, almeno prima della riforma liturgica, che, dalla parte del fedele, la partecipazione obbligatoria alla santa Messa si potesse considerare adempiuta se si arrivava al più tardi prima che avesse inizio la liturgia offertoriale. Si capisce che la santità personale del sacerdote, le circostanze soggettive, il modo con cui celebra (fervoroso o distratto, solenne o sciatto) sono del tutto ininfluenti sulla validità della santa Messa (in particolare della consacrazione). Similmente perché una confessione sia valida, deve essere ascoltata da un sacerdote che ne abbia ricevuto facoltà dal vescovo e che pronunci correttamente la formula di assoluzione dopo aver verificato, per quanto può, la possibilità di assolvere il penitente. Così, dalla parte del penitente, perché la confessione sia valida è richiesta la confessione per specie, numero e circostanze dei peccati mortali e quella forma di pentimento, almeno minimale, che è chiamata tecnicamente "attrizione". Se il confessore è un grande peccatore, se i suoi consigli sono inopportuni, se la penitenza che impone è inadeguata, se è scorbutico o insofferente, tutto ciò non influisce minimamente sulla validità del sacramento. Così come è del tutto ininfluente il fatto che un fedele non confessi i peccati veniali o non ne dica il numero o non si esamini sulle imperfezioni etc.

Ad un livello ulteriore, tuttavia, si pongono le condizioni per cui un sacramento è lecitamente amministrato o ricevuto. Ebbene, riprendendo gli esempi precedenti, se un sacerdote celebra Messa in stato di peccato mortale, commette gravissimo peccato (anche se la Messa, comunque, resta valida); se celebra in maniera frettolosa o sciatta, se non fa le genuflessioni o riverenze, commette svariati peccati durante la Messa, ma sempre senza intaccarne la validità. Se un fedele chiacchiera o si distrae durante la Messa, arriva tardi per negligenza e senza una giusta causa, commette peccati, ma non compromette la validità della sua partecipazione. E così via.

La fruttuosità, infine, condiziona il grado di efficacia reale e contingente che i sacramenti esercitano su chi li celebra e su chi li riceve. Un sacramento celebrato senza un minimo di devozione e raccoglimento, frettolosamente e sciattamente, dà ben poca gloria a Dio anzi contribuisce non poco a offenderlo e (secondo il nostro modo di parlare) a indisporlo; conseguentemente, salva la validità e la liceità del sacramento, i frutti che arrecherà in chi lo celebra in questo modo o in chi vi si accosta con queste pessime disposizioni saranno alquanto scarsi. In questo senso, se, da un punto di vista della validità, non c’è nessuna differenza tra la santa Messa celebrata da san Pietro o da Giuda, senz’altro il primo la celebra anche lecitamente, mentre il secondo commette peccato mortale. Se, da un punto di vista della validità e della liceità, la santa Messa celebrata da un santo sacerdote è identica a quella celebrata da un sacerdote tiepido o mediocre, assai diversi però sono i frutti che essa produce. Sentiamolo dalle parole del grande dottore san Tommaso d’Aquino: “Nella Messa si devono considerare due cose: il sacramento stesso, che è la cosa principale e le preghiere che nella Messa vengono fatte per i vivi e per i morti. Ora, quanto al sacramento, la Messa di un sacerdote cattivo non vale meno di quella di uno buono, perché nell’uno e nell’altro caso viene consacrato il medesimo sacramento. Le preghiere invece che vengono fatte, possono essere considerate sotto due aspetti. Primo, in quanto hanno efficacia dalla devozione del sacerdote che prega; e allora non c’è dubbio che la Messa di un sacerdote migliore è più fruttuosa. Secondo, in quanto le preghiere vengono proferite dal sacerdote nella Messa a nome di tutta la Chiesa, della quale il sacerdote è ministro. E questo ministero rimane anche nei peccatori [...]. Tuttavia non sono fruttuose le sue preghiere private, perché secondo le parole dei Proverbi (28,9): Chi volge altrove l’orecchio per non ascoltare la legge, anche la sua preghiera è in abominio” (S. Th. II-II, q. 82, art. 6).

Prima di concludere, qualche breve nota sull’obbligatorietà del precetto domenicale e festivo. Il nuovo Codice di Diritto Canonico afferma che si è giustificati dalla mancata partecipazione alla santa Messa “solo se, per la mancanza del ministro sacro o per altra grave causa diventa impossibile la partecipazione alla celebrazione eucaristica”, fermo restando che, in questo caso, bisogna rimediare attendendo “per un congruo tempo alla preghiera, personalmente o in famiglia” (CIC, can. 1248). Si parla di “grave causa” che renda “impossibile” la partecipazione, per cui bisogna operare un serio discernimento di coscienza prima di concedersi facili “autoassoluzioni”. Causa grave, per esempio, è senza dubbio la malattia, propria o di un congiunto che richieda l’assistenza personale (non sostituibile e non delegabile); una disgrazia o un avvenimento imprevisto e imprevedibile (un incidente, un ricovero improvviso di un congiunto); qualche altra evenienza non ponderabile che renda realmente impossibile la partecipazione. In Italia bisogna ricordare che abbiamo ancora la grazia di molte celebrazioni domenicali e prefestive (che, si ricordi, in caso di necessità, si considerano come valido adempimento del precetto), per cui le fattispecie di vera e propria impossibilità sono inevitabilmente assai ristrette. Infine, anche nel nuovo Codice è confermato il potere del Parroco di dispensare (ovviamente per giuste e cause gravi) dall’obbligo di osservare il giorno festivo, così come dai giorni di penitenza (CIC, can. 1245); per cui, nei casi dubbi, è bene ricorrere al suo consiglio e alla sua autorità.






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