lunedì 2 marzo 2020

Per la Corte costituzionale tedesca suicidarsi è un diritto no limits





Centro studi Livatino 29 febbraio 2020 Società


La sentenza della Consulta italiana ha aperto la strada e ogni passo successivo è peggiorativo del precedente.

Articolo tratto dal Centro studi Livatino – La Corte costituzionale tedesca si spinge più in là rispetto alla Corte Costituzionale italiana nel riconoscere il suicidio come diritto fondamentale della persona. Riportiamo il link della decisione pubblicata il 27 febbraio 2020, nella versione inglese, riprendendolo dal sito ufficiale della Corte medesima






Innanzitutto, il caso: non ci si trova di fronte né a un malato affetto da patologia irreversibile né all’equivalente di un on. Cappato, incriminato per essersi offerto a prestare assistenza all’aspirante suicida, quale punto di partenza per il ricorso ai giudici costituzionali. A denunciare l’incostituzionalità dell’art. 217 del Codice Penale tedesco, introdotto nel 2015 per fare chiarezza su attività illecite poste in essere da associazioni che prestate in forma commerciale, sono state associazioni specializzate nell’assistenza ai suicidi in Germania e Svizzera: medici impegnati nelle cure ospedaliere e nei trattamenti ambulatoriali e consulenti legali in materie collegate all’ambito suicidiario.

Poi la decisione: il principio affermato dalla Corte è che appartiene ai diritti fondamentali della persona il diritto di decidere, in piena autonomia e senza limitazione alcuna, della propria vita [cfr. § I.1.a)]. Il diritto di suicidarsi, pertanto, non può essere circoscritto al diritto di rifiutare trattamenti di sostegno vitale [cfr. § I.1.aa)] né va riservato solo a coloro che versino in determinate condizioni di salute, in quanto, ad esempio, affetti da patologie serie o incurabili [cfr. § I.1.bb)].


L’esercizio di tale diritto deve essere, in definitiva, garantito in tutte le fasi dell’esistenza di una persona [cfr. §I.1.bb)]: ciò perché il diritto di suicidarsi trova il suo fondamento costituzionale nella dignità della persona, identificata nella capacità di autodeterminarsi, e ne rappresenta la diretta, seppur terminale, espressione. [cfr. § I.1.cc)]. Ne discende che la criminalizzazione delle condotte di aiuto al suicidio costituisce una illegittima compressione di tale diritto fondamentale della persona [cfr. § I.3.bb)].

Come ha fatto la Corte costituzionale italiana con l’ordinanza n. 207/2018, e in parte con la sentenza n. 242/2019, anche la Corte tedesca assegna i compiti al legislatore; che potrà introdurre disposizioni general-preventive del rischio suicidiario [cfr. §I.3.bb)1], purché rispetti le seguenti condizioni di legittimità costituzionale:

le misure limitative del diritto di suicidarsi devono trovare giustificazione in situazioni che possano far ritenere che la libertà di autodeterminazione del singolo sia stata esposta a influenze esterne [cfr. § I.3.bb)1]. Il richiamo all’autodeterminazione quale punto di riferimento per le norme da introdurre è identico a quello cui si è riferita la nostra Consulta, con tutti i limiti dottrinali che ciò comporta [1];


eventuali misure adottate per estendere e rafforzare il ricorso alle cure palliative non possono spingersi fino a far considerare queste ultime come in qualche modo limitanti o condizionanti il diritto al suicidio, dal momento che non vi è nessun obbligo per l’aspirante suicida a fare preventivo ricorso a tali cure [cfr. § I.3.bb)2b)]. Questo passaggio differenzia le due pronunce – quella tedesca e quella italiana – perché per la nostra Consulta le cure palliative costituiscono un pre-requisito dell’intervento di fine vita;

non vi è alcun obbligo per il personale medico, né in capo a nessun altro, di prestare assistenza all’aspirante suicida [cfr. § I.3.bb)2a)];

tale assenza di obbligatorietà impone che l’aspirante suicida sia messo in condizione di poter fare ricorso a specifici servizi di assistenza [cfr. § I.3.bb)2a)]. Tali due voci sono simili a quelle indicate dalla sentenza costituzionale italiana n. 242/2019;

i servizi di assistenza al suicidio devono essere disciplinati dal legislatore, mediante misure che proteggano la libertà di autodeterminazione del singolo; tali misure includono: a) l’osservanza obbligatoria di procedure e disposizioni che mirino a fornire all’aspirante suicida le necessarie informazioni ed un congruo tempo di riflessione; b) l’indispensabile approvazione di un’autorità amministrativa che attesti, in presenza di determinati requisiti, l’affidabilità dell’ente che offre i servizi di assistenza; c) la potenziale rimodulazione della normativa in tema di stupefacenti e sostanze a cessione controllata, al fine di renderla coerente con le disposizioni in tema di assistenza al suicidio. Quest’ultimo passaggio appare in assoluto il più sconcertante, perché rinvia a una sorta di suicidio-fai-da-te, con il lecito approvvigionamento – autonomo o, se l’aspirante suicida non ne abbia la possibilità, delle persone a lui vicine, seguendo la stessa logica – di sostanze stupefacenti che rendano possibile l’exitus.


Torneremo sul tema, con i necessari approfondimenti. Al momento ci limitiamo a constatare che mentre fino a poco meno di due anni fa legislazioni apertamente eutanasiche e di assistenza al suicidio erano presenti solo in tre Stati dell’Ue – Belgio, Olanda e Lussemburgo – la sentenza n. 242 della Corte costituzionale italiana ha aperto la strada a passi analoghi di ordinamenti di maggior peso, e ogni passo successivo è peggiorativo del precedente.

Nel momento in cui le Nazioni europee non trovano alcuna linea condivisa per prevenire e curare l’influenza da c.d. coronavirus, e quindi su misure comuni per la salute dei cittadini europei, cominciano invece a costruire una unità sull’aiuto al suicidio di chi versa in condizioni di personale disagio. Il messaggio che mandano le Corti costituzionali – al momento, certamente quelle italiana e tedesca – è che l’Europa costruita per via giurisdizionale rende più agevole la morte in nome del più assoluto libertarismo, disinteressandosi della solidarietà per chi soffre.

[1] Sul tema dell’autodeterminazione, e in generale, sull’aiuto al suicidio cf (a cura di M.Ronco) Il “diritto” di essere uccisi: verso la morte del diritto? Giappichelli ed. Torino 2019.










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