giovedì 27 agosto 2026

Quando la legge pretende di decidere chi è persona


Feto di 12 settimane nel grembo materno





di Daniele Trabucco, 27 agosto 2026

La questione dell’aborto diviene radicale soltanto quando venga sottratta al linguaggio, storicamente recente, dell’autodeterminazione e dei diritti soggettivi e ricondotta alla domanda che logicamente lo precede: che cosa è l’ente umano concepito? Se l’embrione fosse soltanto materia biologica destinata eventualmente a diventare uomo, la sua soppressione potrebbe essere valutata secondo criteri di opportunità, interesse o bilanciamento. Se invece esso fosse già un individuo umano sussistente, la questione muterebbe natura, poiché la legge non si troverebbe dinanzi a qualcosa cui attribuire o negare una qualità, ma dinanzi a qualcuno la cui esistenza precede ogni qualificazione normativa.

La difficoltà nasce spesso dall’equivoco tra essere in potenza ed essere in atto. L’embrione non sembra essere un uomo in potenza nel senso in cui il marmo è una statua in potenza. La statua esige l’intervento di una causa estrinseca che conferisca alla materia una forma che essa ancora non possiede. Nell’embrione, invece, il principio del divenire appartiene già al soggetto che diviene. Non riceve dall’esterno ciò che lo farà essere uomo, ma sviluppa dall’interno ciò che già è secondo natura. L’adulto non sostituisce l’embrione come una sostanza nuova sostituisce quella precedente. È il medesimo vivente che attraversa differenti gradi di attuazione.

Neppure l’obiezione secondo cui dovrebbe allora esistere, anteriormente al concepimento, un “uomo in potenza” sembra cogliere la struttura della generazione. Prima della fecondazione esistono due gameti, ciascuno appartenente all’organismo dei progenitori. Con la fecondazione sorge invece un nuovo organismo individuale, la cui unità non coincide con quella di nessuno dei due elementi antecedenti. La potenza precede dunque la generazione nelle cause, non nell’identità di un soggetto umano già esistente. Dopo la generazione, invece, ciò che è in potenza non è l’uomo, ma l’esercizio delle sue facoltà. L’embrione sarebbe così uomo in atto quanto alla sostanza e uomo in potenza quanto alle operazioni, esattamente come il neonato è razionale per natura senza essere ancora capace di ragionamento discorsivo.

L’appello alla coscienza, alla sensibilità, alla relazione o all’autonomia non sembra risolvere il problema, perché sostituisce alla domanda sull’essere una misurazione delle sue manifestazioni. La coscienza presuppone qualcuno che possa diventare cosciente, la relazione qualcuno che possa entrare in rapporto con altri, l’autonomia qualcuno che possa esercitarla. Fare dipendere l’essere personale dall’esercizio attuale di tali proprietà significherebbe confondere il soggetto con una certa condizione contingente del soggetto.

Accolta questa premessa, la difficoltà della legge ordinaria dello Stato n. 194/1978 diviene molto più profonda di una controversia sui limiti dell’autodeterminazione. L’articolo 1 afferma che lo Stato tutela la vita umana dal suo inizio, mentre l’articolo 4 consente, ricorrendo determinate condizioni, che la gravidanza venga volontariamente interrotta entro i primi novanta giorni. La contraddiction non sarebbe, allora, tra due pretese concorrenti, ma tra il riconoscimento dell’esistenza di una vita umana e la disponibilità legislativa della sua continuazione. La legge positiva può stabilire quando una condotta sia penalmente lecita, non sembra però poter trasformare la natura dell’atto che disciplina. Se l’embrione è persona in atto, interromperne deliberatamente la vita rimane ontologicamente l’uccisione di un individuo umano innocente, anche quando l’ordinamento sottragga quella condotta alla sanzione. Parlare di “infanticidio” sarebbe improprio nel significato tecnico dell’art. 578 cod. pen., ma potrebbe esprimere analogicamente la sostanza morale del problema. Più precisamente, la 194 renderebbe giuridicamente lecita, nelle ipotesi previste, la soppressione prenatale di un essere umano personale.

Da questa premessa seguirebbe anche una conseguenza politica difficilmente eludibile. Difendere l’intangibilità della legge n. 194/1978, sia nella versione del centrosinistra, sia nella diversa posizione di Giorgia Meloni e Matteo Salvini che dichiarano di non voler tornare sulla sua disciplina fondamentale, significherebbe fermarsi prima della questione decisiva. Il dissenso sulle condizioni sociali dell’aborto sarebbe infatti secondario rispetto alla domanda ontologica. Se colui che viene soppresso è già uomo, nessuna maggioranza politica potrebbe mutare mediante legge ciò che egli è, poiché la validità formale della norma appartiene all’ordine del comando, mentre la sua giustizia dipende da un ordine dell’essere che il legislatore può riconoscere oppure contraddire, non creare.




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