El Salvador è il più piccolo Paese dell’America Centrale. Per questo è chiamato “El Pulgarcito de América”, il Pollicino d’America. Con i suoi 21.000 chilometri quadrati è più piccolo della Sicilia, ma è anche il Paese centroamericano più densamente popolato. Il vero primato di questo minuscolo stato, però, è un altro.
El Salvador è l’unica nazione al mondo che nella propria Costituzione riconosce lo status giuridico di “persona umana” all’embrione umano fin dall’istante della fecondazione. Condizione che, peraltro, impedisce non solo l’aborto volontario ma anche la fecondazione artificiale, la barbara pratica dell’utero in affitto, la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione, la clonazione, la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa, la produzione di ibridi o di chimere, e qualunque altra manipolazione genetica.
Questo significativo riconoscimento si trova già nel primo articolo della Carta fondamentale salvadoregna.
È davvero interessante l’articolo 1 di quella Costituzione. Il primo comma sembra preso
tout court dal Compendio della Dottrina sociale della Chiesa. Recita, infatti, così: «El Salvador riconosce la persona umana come l’origine e il fine dell’attività dello Stato, che è organizzato per il perseguimento della giustizia, del principio di legalità e del bene comune».
Il secondo comma stabilisce il principio che rende un
unicum la Costituzione salvadoregna: «Parimenti, riconosce come persona umana ogni essere umano fin dall’istante del concepimento».
Questo inciso particolarmente significativo è stato introdotto nel testo costituzionale a febbraio del 1999, grazie all’iniziativa di un grande giurista pro-vita salvadoregno: Ricardo Enrique Posada Magaña, della cui amicizia mi onoro. L’ho conosciuto durante un ciclo di conferenze che ho dato a San Salvador e che hanno rappresentato una provvidenziale occasione per creare un cordiale e proficuo rapporto amicale.
Oggi, sulla scorta di questo principio costituzionale, El Salvador è uno tra i Paesi ispano-americani con una legislazione davvero avanzata – probabilmente la più avanzata – in materia di tutela e valorizzazione della vita, della natalità e della famiglia.
Questo grazie soprattutto all’opera svolta dalla First Lady salvadoregna, Gabriela de Bukele, particolarmente attenta al tema e molto attiva dal punto di vista della promozione normativa.
Due, in particolare, sono le leggi a che si devono alla sua iniziativa. La prima è la “Ley nacer con cariño” (Legge nascere con affetto) per «un parto dignitoso e una cura affettuosa e sensibile per il neonato», approvata dall’Assemblea legislativa salvadoregna il 17 agosto 2021. La seconda è la ”Ley Crecer Juntos” (Legge Crescere Insieme), per «la protezione integrale della prima infanzia, dell’infanzia e della adolescenza», approvata dall’Assemblea legislativa salvadoregna il 22 giugno del 2022.
Analizziamole entrambe.
Ley nacer con cariñoLa “Ley nacer con cariño”, che inizia proprio richiamando l’articolo 1 della Costituzione, stabilisce, tra le varie cose, anche i seguenti quattro interessanti principi: principio di supremazia della dignità umana: in ogni singolo atto compiuto in applicazione della
Ley nacer con cariño, dovrà essere rispettata la dignità della donna, del nascituro e del neonato;
- principio dell’interesse superiore del bambino: in ogni situazione che coinvolga bambini non ancora nati e neonati, saranno sempre adottate le misure e le decisioni che meglio promuovono il loro sviluppo fisico, spirituale, psicologico, morale e sociale;
- principio della necessità di una formazione educativa preconcezionale, prenatale e del parto: in tutte le azioni intraprese ai sensi della
Ley nacer con cariño, devono essere fornite tutte le informazioni pertinenti e necessarie per la preparazione e lo svolgimento della gravidanza, del parto e per la cura del nascituro e del neonato.
- principio di completezza: l’assistenza fornita ai sensi della
Ley nacer con cariño deve tenere conto di un approccio olistico, ovvero che riconosca gli aspetti fisici, mentali, emotivi e sociali che caratterizzano ogni persona.
L’art. 5 della legge stabilisce, poi, i diritti della donna in stato di gravidanza.
Sancisce, infatti, tale disposizione normativa: «Ogni donna, in relazione alla gravidanza, al travaglio, al parto e al
post-partum, ha i seguenti diritti: a) essere trattata con calore umano, rispetto e in modo individuale e personalizzato, garantendo la privacy e creando un ambiente rilassato e sicuro per la coppia madre-bambino durante tutto il processo di assistenza; b) essere informata in modo affettuoso e rispettoso sull’andamento del parto, sullo stato di salute del figlio o della figlia, sulle procedure da eseguire, nonché su ogni notizia relativa alla diagnosi, al trattamento o all’esito, in termini semplici e facilmente comprensibili; c) avere accesso a un parto rispettoso e sicuro; d) non essere sottoposta ad alcun esame o intervento a fini di ricerca, a meno che non venga fornito il consenso scritto secondo un protocollo approvato dal Comitato Etico Nazionale per la Ricerca Sanitaria; e) ricevere un’adeguata assistenza prenatale ed essere accompagnata da una persona di sua scelta e di fiducia durante il travaglio, il parto e il post-partum; f) rimanere insieme al neonato nella stessa stanza 24 ore su 24, durante tutto il periodo di degenza in ospedale, ad eccezione dei momenti dedicati alle cure mediche; g) essere informata, fin dalla gravidanza, sui benefici dell’allattamento al seno e ricevere supporto per l’’allattamento; h) ricevere consigli e informazioni sulla cura di sé e del proprio bambino; i) essere specificamente informata sugli effetti avversi di tabacco, alcol e droghe sul bambino e su se stessa; j) ricevere informazioni sul normale decorso della gravidanza e del parto, nonché sui eventuali sintomi di emergenza e sui rischi ostetrici, nel caso dovessero insorgere; k) ricevere cure dignitose e di qualità che rispettino la sua autonomia; l) avere un’adeguata assunzione di liquidi e una corretta alimentazione durante il travaglio; m) non essere sottoposta a procedure non necessarie o ingiustificate, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti: 1) esami vaginali; 2) tricotomia; 3) clisteri; 4) restrizione dei liquidi; 5) venipunture non necessarie; 6) dilatazione non necessaria del perineo e della cervice; 7) restrizione del movimento; 8) amniotomia; 9) dilatazione manuale del perineo; 10) episiotomie; 11) esame manuale del perineo; 12) manovra di Kristeller; 13) separazione manuale delle membrane all’interno dell’utero materno; 14) taglio precoce del cordone ombelicale; n) libertà di movimento durante il travaglio e il parto e scelta di posizioni più comode che contribuiscano a un esito soddisfacente del travaglio; o) gestione naturale del dolore durante il travaglio; p) scelta della posizione per il parto al momento del parto; q) contatto pelle a pelle, attaccamento sicuro, taglio ritardato del cordone ombelicale, allattamento al seno, rooming-in, mantenimento del contatto fisico in ogni momento per favorire il legame, prevedendo espressamente l’obbligo di registrare nella cartella clinica della madre gli eventuali motivi per cui non sia stato possibile adottare queste procedure; r) ricevere un’adeguata educazione prenatale».
Non manca, ovviamente la previsione di diritti anche a favore dei bebè. A tale scopo provvede l’art. 6 della legge: «Ogni neonato maschio e femmina ha il diritto: a) a ricevere un trattamento affettuoso, rispettoso e dignitoso; b) ad essere identificato inequivocabilmente; c) a non essere sottoposto ad alcun esame o intervento a fini di ricerca o insegnamento, a meno che non vi sia il consenso scritto dei propri rappresentanti legali, secondo un protocollo approvato dal Comitato Etico Nazionale per la Ricerca Sanitaria; d) a far sì che i genitori ricevano un’adeguata consulenza e informazioni sulle cure per la loro crescita e il loro sviluppo, nonché sul loro calendario vaccinale; e) ad un attaccamento immediato alla madre attraverso il contatto pelle a pelle subito dopo la nascita, consentendo l’allattamento al seno e la possibilità di essere tenuto in braccio, tranne nei casi in cui la salute della madre e/o del neonato non lo consenta; se la madre non può avere il contatto pelle a pelle a causa di una condizione medica, le sarà consentito di farlo con un accompagnatore o con chiunque scelga; f) a tenere il neonato al proprio fianco in un alloggio condiviso, entrambi nella stessa stanza per facilitare l’allattamento al seno; g) a ricevere immediatamente un certificato di nascita o di morte quando il parto viene assistito in ospedali o cliniche pubbliche o private».
Nel caso in cui ci dovessero essere problemi per il neonato, l’art.7 della legge prevede espressi diritti per entrambi i genitori, ovvero sia per la madre che per il padre: «La madre e il padre di un neonato a rischio hanno i seguenti diritti: a) ricevere informazioni comprensibili, sufficienti e continue, in un contesto appropriato, sui progressi o l’evoluzione della salute del loro bambino, inclusi diagnosi, prognosi e trattamento; b) avere accesso continuo al proprio bambino finché la situazione clinica lo consente, nonché a partecipare alle sue cure e alle decisioni relative alle sue cure; c) fornire il consenso scritto per eventuali esami o interventi a cui il bambino potrebbe sottoporsi a fini di ricerca, secondo un protocollo approvato dal Comitato Etico Nazionale per la Ricerca Sanitaria; d) far sì che l’allattamento al seno del neonato sia facilitato; e) garantire ai genitori ed agli accompagnatori la possibilità di ricevere una spiegazione, in termini semplici, che consenta loro di adottare la marsupioterapia come strategia che offre importanti benefici per la salute del neonato; f) ricevere, in caso di morte del neonato, un adeguato supporto psicologico ed avere a loro disposizione un ambiente intimo in cui elaborare il relativo processo di lutto».
La legge, composta da diciotto articoli, prevede inoltre una serie di misure volte a realizzare la ratio che la sottende, tra cui, all’art. 14, un “Piano Strategico Nazionale per un parto rispettoso e un’assistenza amorevole e sensibile al neonato». L’obiettivo di tale Piano è il seguente: stabilire le linee guida strategiche che i dipartimenti del Servizio Nazionale Integrato di Salute devono seguire ai diversi livelli di gestione e fornitura, nonché le istituzioni del settore sanitario e altri enti governativi e non governativi, per l’implementazione di un parto e di un’assistenza rispettosi e attenti alla sensibilità neonatale;
- disporre di uno strumento di riferimento che consenta il coinvolgimento di altre istituzioni e organizzazioni collaboranti (approccio intersettoriale) sia all’interno che all’esterno del settore sanitario, al fine di creare partnership sostenibili che garantiscano l’implementazione di un parto e di un’assistenza rispettosi e attenti alla sensibilità neonatale.
- fornire una guida per la progettazione, l’implementazione, la valutazione e il monitoraggio dei piani operativi locali per un parto e di un’assistenza rispettosi e attenti alla sensibilità neonatale, coinvolgendo tutti gli enti pubblici e privati, le organizzazioni no-profit e private che compongono il settore sanitario.
Ley Crecer JuntosAnche la seconda legge, la “Ley Crecer Juntos” (Legge Crescere Insieme), per «la protezione integrale della prima infanzia, della preadolescenza e della adolescenza», approvata, come abbiamo visto, dall’Assemblea legislativa salvadoregna il 22 giugno del 2022, inizia citando l’art.1 della Costituzione.
Lo scopo della Legge è quello di «garantire il pieno esercizio e godimento dei diritti di ogni bambino e adolescente e facilitare l’adempimento dei loro doveri, indipendentemente dalla loro nazionalità». A tal fine, «viene istituito un Sistema Nazionale per la Protezione Integrale della Prima Infanzia, dell’Infanzia e dell’Adolescenza, con la partecipazione della famiglia, della società e dello Stato, basato sulla Costituzione della Repubblica e sui trattati internazionali sui diritti umani in vigore a El Salvador, in particolare la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia».
Si tratta di un corpo normativo monumentale, composto da ben trecento otto articoli.
Essendo impossibile, per motivi di spazio, analizzarli tutti, possiamo concentrarci sul Titolo I della legge «Diritti di crescita e sviluppo integrali», ed in particolare nel Capitolo I del detto titolo, ovvero quello relativo al «Diritto alla vita».
Iniziamo dall’art.16, il quale espressamente prevede quanto segue: «Il diritto alla vita è riconosciuto fin dall’istante del concepimento. La famiglia, la società e lo Stato hanno l’obbligo di garantire ai bambini e agli adolescenti una vita dignitosa, una crescita ottimale e uno sviluppo completo, inclusivo e non discriminatorio nelle sfere fisica, mentale, spirituale e sociale».
Il successivo articolo 17, intitolato «Condizioni per garantire il diritto alla vita», sancisce quanto segue: «Lo Stato deve attuare politiche, programmi, progetti e servizi con accesso e copertura universali e inclusivi che garantiscano assistenza preconcezionale, prenatale, perinatale, postpartum, neonatale, pediatrica e adolescenziale; nonché attuare interventi che promuovano la salute, prevengano le malattie e riducano la morbilità e la mortalità materna, infantile, infantile e adolescenziale. Ogni persona ha il diritto di nascere e vivere in condizioni familiari, ambientali e di altro tipo che le consentano di raggiungere il proprio pieno e adeguato sviluppo biopsicosociale».
Segue l’articolo 18, «diritto alla protezione dei nascituri», il quale prevede che «la protezione dei nascituri sarà esercitata attraverso l’assistenza sanitaria, l’educazione e le cure prenatali, nonché la creazione di altre condizioni che garantiscano il benessere della donna incinta e della sua famiglia, dal momento del concepimento fino alla nascita». Per garantire la protezione dei nascituri, lo stesso articolo 18 sancisce che «è responsabilità dello Stato assicurare le condizioni per un’assistenza completa e gratuita alle donne e alle famiglie durante la fase preconcezionale, prenatale e perinatale».
L’articolo 19, poi, prevede «Misure per la salvaguardia del diritto alla vita in situazioni di emergenza», mentre l’articolo 20 sancisce un espresso divieto a «sperimentazione e pratiche che minacciano la vita, la dignità e l’integrità». Dispone infatti tale norma: «È vietata qualsiasi attività che minacci la vita, la dignità o l’integrità fisica, mentale o morale dei bambini e degli adolescenti, come: a) sperimentazione medica o scientifica; b) sperimentazione genetica; c) pratiche etniche, culturali o sociali crudeli, inumane o degradanti; d) trattamenti, terapie o pratiche crudeli, inumane o degradanti, per qualsiasi motivo o circostanza. Chiunque venga a conoscenza delle sperimentazioni o delle pratiche di cui al comma precedente è tenuto a segnalarle ai sensi del diritto penale».
Chiude il Capitolo I «Diritto alla vita» l’articolo 21 intitolato «Diritto a una vita dignitosa», sancendo quanto segue: «Tutti i bambini e gli adolescenti hanno il diritto di godere di un tenore di vita adeguato, in condizioni di dignità, di uno sviluppo integrale, del godimento e dell’esercizio dei loro diritti e della soddisfazione dei loro bisogni fondamentali. Tale diritto include, tra le altre condizioni: a) alimentazione e nutrizione equilibrate e sufficienti per una crescita e uno sviluppo ottimali; b) sicurezza alimentare; c) alloggi dignitosi, sicuri e igienici; d) acqua potabile, elettricità, fognature e tecnologie dell’informazione e della comunicazione; e) igiene ambientale; f) servizi sanitari, educativi e di protezione completi. g) abbigliamento pulito e adeguato al clima; h) cultura, attività ricreative e tempo libero sano; i) programmi sociali». Aggiunge, infine, un inciso interessante: «La priorità nel garantire questo diritto spetta alla madre, al padre, alla famiglia allargata, agli adulti responsabili o ai rappresentanti, secondo le proprie possibilità. Lo Stato garantisce misure appropriate per garantire che le famiglie o le persone responsabili possano esercitare questo diritto e, se necessario, fornisce assistenza materiale e programmi di sostegno. Adotta inoltre tutte le misure necessarie per garantire il rispetto di tali obblighi da parte dei genitori o di altre persone con responsabilità finanziaria, residenti nel Paese o all’estero».
IL Presidente Nayib Bukele
Il 6 novembre 2024 ho avuto l’opportunità di conversare amabilmente per quasi due ore con il presidente della Repubblica di El Salvador Nayib Bukele. Un personaggio davvero interessante e alquanto raro nel panorama politico internazionale. A cominciare dalla difesa ad oltranza della vita, della famiglia e della libertà di educazione dei genitori. Quelli che Benedetto XVI definiva “principi non negoziabili”.
Bukele, infatti, è il Capo di Stato più pro-life del pianeta. È l’unico dei suoi colleghi che, per esempio, non si limita a definire l’aborto come un omicidio – questo lo fanno anche altri – ma lo chiama col suo vero nome: «genocidio». A chi gli facesse notare che forse esagera un tantino, Bukele si limita a snocciolare i dati ufficiali dell’OMS, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, spiegando che ogni anno nel mondo si praticano 73 milioni di aborti, 200.000 al giorno, e che nel 2022 l’aborto è stata la prima causa di morte a livello planetario. Poi chiede se l’entità di questo fenomeno si possa ridurre al concetto di semplice assassinio o se non sia più adeguata la definizione di genocidio.
Difronte al tentativo di modifica dell’art. 1, secondo comma, della Costituzione salvadoregna, – quello che, come abbiamo visto, riconosce l’embrione come persona umana dall’instante del concepimento – Nayib Bukele è stato irremovibile e il principio è rimasto saldamente al suo posto.
Dialogando sull’eutanasia, il presidente salvadoregno liquida la questione senza mezzi termini: in un Paese civile l’omicidio non può mai essere legalizzato. Punto.
Bukele è anche il capo di Stato più pro-family del mondo. Rivendica, infatti, con orgoglio e convinzione il principio secondo cui la famiglia non è nient’altro che l’unione basata sul matrimonio tra un uomo e una donna, un elemento di natura, che non ha inventato nessun sistema giuridico, politico, filosofico, o nessuna religione, e che deve essere valorizzato e tutelato dallo Stato attraverso apposite politiche, come abbiamo visto con l’esempio delle due leggi sopra esaminate.
Bukele è anche il Capo di Stato che maggiormente difende il diritto dei genitori a educare i propri figli. Quando ha deciso di bonificare le scuole dall’indottrinamento dell’ideologia gender – da lui espressamente definita «contraria alla natura e a Dio» – è stato accusato da parte della lobby ideologica che sostiene a livello mondiale tale indottrinamento, di violare i diritti fondamentali dei transessuali. In realtà lui non ha fatto nient’altro che tutelare il sacrosanto diritto dei genitori previsto dall’art. 26, terzo comma, della Dichiarazione universale dell’uomo, il quale sancisce, appunto, che «i genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di educazione da impartire ai loro figli». Si tratta di un diritto fondamentale dell’uomo.
Durante il nostro lungo colloquio il presidente Bukele mi ha poi proposto di dare una conferenza a tutti i membri del governo salvadoregno. Io ho accettato, e così un mercoledì pomeriggio, il 27 novembre 2024 per la precisione, mi sono trovato in un grande auditorio davanti a tutti i ministri, viceministri e Capi di Gabinetto dell’esecutivo, con i rispettivi coniugi. Sì, perché, come ho scoperto, il presidente aveva chiesto a tutti loro di essere obbligatoriamente presenti con relative mogli e relativi mariti, perché nella conferenza si sarebbe parlato anche di famiglia. Sono rimasti ad ascoltarmi con assoluta attenzione per tre ore, dalle cinque del pomeriggio alle otto di sera, e soprattutto senza mai sbirciare una sola volta il telefono cellulare. Cosa impensabile per i politici italiani. Nel ricevimento previsto dopo la conferenza ho avuto modo di conoscere personalmente i membri dell’esecutivo ed è stato davvero interessante. Per noi è alquanto inusuale pensare, per esempio, che possa esistere un ministro della salute, come Francisco Alabi, e i suoi due viceministri, che siano tutti convintissimi pro-life e devoti cristiani al cento per cento. O che possa esistere un ministro dell’Educazione, come Mauricio Pineda, che ha definitivamente espulso da tutte le scuole di ogni ordine e grado, comprese università, l’ideologia gender, ponendo ufficialmente come sanzione il licenziamento in tronco per i dirigenti che si azzardassero a reintrodurre anche surrettiziamente tale ideologia.
Nayib Bukele gode di un ampissimo consenso popolare, perché è riuscito a compiere il miracolo di trasformare El Salvador da Paese più violento e insicuro del mondo, a Paese tra i più pacifici e sicuri del pianeta, estirpando il tumore delle cosche malavitose organizzate che si erano infiltrate dappertutto. È come se – fatte le debite proporzioni – negli anni Ottanta in Italia si fossero contemporaneamente estirpate la mafia, la ‘ndrangheta e la camorra.
El Salvador è un piccolo Stato dell’America centrale, che però può assumere un alto valore simbolico. È la prova vivente che le battaglia in difesa della vita, della famiglia, e della libertà educativa non sono battaglie di retroguardia, sconfitte dalla storia e dal progresso, inutili e già perse, come tentano di far credere in Europa i soloni del politicamente corretto e i pretoriani dell’agenda globalista. No, sono battaglie che si possono e si devono combattere, perché i principi in gioco possono essere riconosciuti a livello normativo anche nel XXI secolo. Come dimostra la repubblica di El Salvador, che è guidata, peraltro, da un giovane presidente di 43 anni, che potrebbe essere mio figlio.
(Foto di
Ricardo Ardon su
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