
by Aldo Maria Valli, 21 mar 2026
A proposito di un documento del Dicastero per la dottrina della fede
di Martin Grichting
Con l’approvazione di papa Leone XIV, il 10 marzo 2026 la Santa Sede ha pubblicato un documento inquietante dal titolo «La partecipazione delle donne alla vita e alla guida della Chiesa». Il documento è a cura del Dicastero per la dottrina della fede.
Non si tratta di stabilire se i laici possano esercitare la potestà di governo nella Chiesa. Come già indica il titolo, questo tema viene piuttosto considerato dal punto di vista della possibilità che le donne possano esercitare la potestà di governo. Non si cerca quindi un approfondimento teologico riguardante la missione dei laici. Si tratta piuttosto dell’intenzione di concedere alle donne una presunta «giustizia di genere». Ciò dimostra già che l’interesse non è teologico, ma ideologico. Un criterio estraneo alla questione è la motivazione del tentativo di modificare la dottrina della Chiesa.
Il documento non è solo sconcertante, ma è anche rivelatore. Infatti, in passato è stato più volte affermato che la nomina di una «prefetta» del Dicastero per i religiosi costituisse un caso eccezionale. Il papa, in quanto detentore della suprema autorità primaziale, le avrebbe conferito tale incarico in modo unico. Questo procedimento non sarebbe quindi applicabile alle diocesi e alle parrocchie. Ora, nel documento si sottolinea più volte che l’operato del papa costituisce un «modello» per la Chiesa universale (Seconda Parte, II, nn. 20, 25 e 28 b.). Si tratterebbe di attuare qualcosa di simile nelle Chiese particolari, ad esempio attraverso «delegati» episcopali equivalenti al vicario generale. La rassicurazione secondo cui si tratterebbe solo del caso speciale della Curia romana è stata quindi una fake news.
Il verdetto è inequivocabile: il Dicastero per la dottrina della fede prende le distanze dal Concilio Vaticano II e fa un passo indietro rispetto ad esso. L’ultimo Concilio ha risolto la questione, già in sospeso sin dal Concilio di Trento, relativa alla natura teologica della consacrazione episcopale. E con ciò ha chiarito nella sua funzione di Magistero anche la questione della possibilità di conferire la potestà di governo ai laici. Secondo il chiarimento fornito dall’ultimo Concilio, il vescovo non è il sacerdote giuridicamente perfezionato, poiché questi avrebbe già ricevuto la pienezza del sacramento dell’ordine. È invece la consacrazione episcopale stessa a conferire la pienezza del sacramento dell’ordine. E con l’ufficio di santificare essa trasmette anche gli uffici di insegnare e di governare («Lumen gentium», n. 21). Il sacramento dell’ordine conferisce quindi una «ontologica partecipazione» ai sacri uffici. Papa Paolo VI lo ha chiarito nella «Nota explicativa praevia», che è parte integrante della LG (n. 2). Il governo della Chiesa trova quindi il suo fondamento nel sacramento e viene concretizzato in un secondo momento dal diritto, in quanto il papa assegna a un vescovo, e il vescovo a un sacerdote, tramite strumenti giuridici, un compito concreto in cui essi esercitano il loro dono sacramentale, compreso quello del governo. Ai laici, e non solo alle donne, manca quindi il presupposto decisivo per esercitare la potestà di governo.
Se si esamina ora il documento del Dicastero per la dottrina della fede, la situazione diventa bizzarra. La sua pubblicazione avviene nel contesto di un «Sinodo dei vescovi». La forma più alta di sinodalità è tuttavia un concilio ecumenico, ma il Concilio Vaticano II non viene nemmeno citato dal Dicastero nel testo principale relativo alla questione della «Potestas sacra» (Seconda Parte, II). Ciò avviene solo nell’Appendice V. Ma ciò non ha alcuna ripercussione sul discorso del Dicastero. Anzi, la dottrina del Concilio viene definita dal Dicastero come «linea di pensiero» e come «punto di vista» degli autori (Appendice V, nn. 18‒20). Il Concilio Vaticano II si trova quindi, secondo il Dicastero per la dottrina della fede, allo stesso livello delle opinioni delle scuole teologiche.
Dopo che il magistero del Concilio Vaticano II è stato di fatto dichiarato in questo modo non più vincolante, si pone la questione di come si possa giustificare il fatto che i laici possano esercitare la potestà di governo. Contrariamente al Concilio Vaticano II, il Dicastero per la dottrina della fede non vede più l’abilitazione a farlo esclusivamente nel sacramento dell’ordine, ma anche nel battesimo e nei carismi dello Spirito Santo.
Si sostiene che già il battesimo crei una «capacitas» per esercitare la potestà di governo (Seconda Parte, II, n. 23 e Appendice V, n. 20). Attraverso l’incarico giuridico conferito dall’autorità, i laici avrebbero poi ricevuto la «habilitas» per l’esercizio di un ufficio. La stessa «habilitas» veniva conferita ai chierici attraverso il sacramento dell’ordine. Questi giochi di parole non possono nemmeno essere definiti distinzioni sofistiche. Si tratta di pura teofantasia. Infatti, l’affermazione secondo cui già il battesimo creerebbe il fondamento per ricevere la potestà di governo è un’invenzione «ex nihilo», per la quale non vi è alcun punto di appoggio nella dottrina della Chiesa.
Per il Dicastero per la dottrina della fede, il fondamento dell’argomentazione non è più la dottrina della Chiesa, ma il protestantesimo. Lo adatta per giungere al risultato desiderato. Già Martin Lutero, nel suo scritto «An den christlichen Adel deutscher Nation» (Alla nobiltà cristiana della nazione tedesca) del 1520, aveva dichiarato: «Chiunque sia uscito dal battesimo può vantarsi di essere già stato ordinato sacerdote, vescovo e papa, anche se non è dato a chiunque esercitare tale ministero» («D. Martin Luthers Werke», Weimar 1888, vol. 6, p. 408). In effetti, secondo la «logica» del Dicastero per la dottrina della fede, un laico potrebbe esercitare l’ufficio del parroco, del vicario generale, del vescovo, del prefetto di curia e del papa, semplicemente tramite un incarico giuridico. E se si vuole o si deve sostenere che, in base all’«Ordinatio sacerdotalis» (1994), alle donne continui ad essere impedito il ricevimento del sacramento dell’ordine, esse potrebbero avvalersi di un vicario o di un vescovo ausiliare per far svolgere i compiti cultuali del loro ufficio. Ciò non cambierebbe nulla alla loro autorità di governo. Infatti, il Dicastero per la dottrina della fede ha chiarito – come esposto – che la «potestas sacra» è una sola e ovunque la stessa, sia per il Papa che per il vescovo diocesano. Anche la distinzione della «potestas sacra» in «propria» e «vicaria» è una mera distinzione di diritto canonico. Esiste una sola «potestas sacra». E non si dovrebbe dire, tra l’altro, che non abbiamo già avuto tutto questo.
Non meno assurda è la seconda variante proposta dal Dicastero per la dottrina della fede: i carismi sarebbero il fondamento che consente ai laici di esercitare la potestà di governo: «Accanto alla via sacramentale e distinta da quest’ultima, vi è la via carismatica che può essere percorsa in modo fruttuoso per aprire nuovi spazi di partecipazione per i fedeli laici, e per le donne in particolare». I laici possono quindi esercitare la potestà di governo sulla base dei doni dello Spirito Santo (Seconda Parte, II, n. 25). Il carisma dello Spirito Santo conferisce loro questa capacità, indipendentemente dal sacramento dell’Ordine.
Questo tema apre un ampio campo che si estende fino alla teologia trinitaria. Se si prende ancora sul serio il «Filioque» del Credo, è chiaro che lo Spirito procede dal Padre e dal Figlio e non agisce accanto a quest’ultimo né indipendentemente da esso. La Congregazione per la dottrina della fede ha quindi ricordato alcuni fatti elementari nel documento «Iuvenescit Ecclesia» del 2016: «In realtà, ogni dono del Padre implica il riferimento all’azione congiunta e differenziata delle missioni divine: ogni dono viene dal Padre, per mezzo del Figlio, nello Spirito Santo. (…). Per questo lo Spirito Santo non può in alcun modo inaugurare una economia diversa rispetto a quella del Logos divino incarnato, crocifisso e risorto. Infatti, tutta l’economia sacramentale della Chiesa è la realizzazione pneumatologica dell’Incarnazione. (…). Il legame originario tra i doni gerarchici, conferiti con la grazia sacramentale dell’Ordine, e i doni carismatici, liberamente distribuiti dallo Spirito Santo, ha pertanto la sua radice ultima nella relazione tra il Logos divino incarnato e lo Spirito Santo, che è sempre Spirito del Padre e del Figlio. Proprio per evitare visioni teologiche equivoche che postulerebbero una “Chiesa dello Spirito”, diversa e separata dalla Chiesa gerarchica-istituzionale, occorre ribadire come le due missioni divine si implichino vicendevolmente in ogni dono elargito alla Chiesa. In realtà, la missione di Gesù Cristo implica, già al suo interno, l’azione dello Spirito» (n. 11).
Non esiste quindi una «via carismatica» «accanto» e «distinta» dalla «via sacramentale», per quanto riguarda l’essenza della Chiesa, il Corpo di Cristo, e il suo governo radicato nel sacramento. Con la sua affermazione contraria, il Dicastero per la dottrina della fede contraddice sé stesso. Ciò che propone di recente è pura teofantasia.
La negazione della dottrina della Chiesa secondo cui il governo nella Chiesa è trasmesso sacramentalmente e solo in secondo luogo richiede una più precisa definizione giuridica non è nuova. Ciò si riflette negli scritti di Joseph Ratzinger degli anni Settanta del XX secolo. Ma è chiaro che coloro che considerano il Concilio Vaticano II solo come un’espressione di opinione non vincolante provano una vera e propria repulsione fisica nel recepire il futuro papa Benedetto XVI. Si può quindi cercare di venir loro incontro in un altro modo. Alla seconda edizione del «Lexikon für Theologie und Kirche» sono stati aggiunti, dopo il Concilio, tre volumi supplementari contenenti i testi conciliari. Si è colta l’occasione per coinvolgere come commentatori alcuni dei principali consultori del Concilio Vaticano II. La LG 21 è stata commentata da Karl Rahner. Egli ha definito il fatto che con il sacramento dell’ordine viene conferito anche l’ufficio di governare come un «progresso teologico (…) rispetto alla teologia delle usuali scuole teologiche». E proseguì: «La legittima distinzione tra potestas ordinis e potestas iurisdictionis veniva infatti comunemente interpretata nel senso che la potestas ordinis fosse conferita mediante l’ordinazione sacramentale, mentre la potestas iurisdictionis fosse conferita originariamente ed esclusivamente tramite la missio canonica da parte del papa o di altri detentori del potere sovrano. L’unità intrinseca dei due poteri e, di conseguenza, l’ultima comunanza della loro essenza non risultavano così evidenti. La Costituzione [LG. n. 21] afferma ora (utilizzando lo schema dei tre uffici) che tutti e tre i munera (sanctificandi, docendi, regendi [= governo]) sono conferiti dalla stessa ordinazione». E Rahner riassumeva: «È quindi chiara l’unità di tutte le potestà ministeriali nella Chiesa, il radicamento sacramentale e la natura pneumatica di tutte le potestà (quindi anche di quelle giuridiche!). Anche la dottrina e il diritto sono “spirituali” e hanno nella Chiesa il loro fondamento nella grazia, che si manifesta sacramentalmente» («Lexikon für Theologie und Kirche», 2ª ed., Friburgo – Basilea – Vienna 1966, volume supplementare I, pp. 219 sgg., sottolineatura nell’originale).
Chi invece rifiuta il Concilio Vaticano II trasforma la Chiesa in una macchina giuridicamente ordinata, che funziona come un’impresa industriale e come lo Stato. Essa possiede inoltre una dimensione cultuale. Per questo motivo esistono due ordini di governo nella Chiesa. Gli uni agiscono in nome del gerarca che li ha legalmente incaricati. Gli altri agiscono in virtù del sacramento dell’ordine «in persona Christi». Fatti che dividono la Chiesa in questo senso, la desacralizzano, la riducono a ente giuridico e la secolarizzano, sono stati creati sotto papa Francesco, analogamente ai gravi abusi del Medioevo che sfociarono nella Riforma. Allora come oggi si tratta quindi della stessa cosa: quando si sopprime la natura sacramentale della Chiesa, la si secolarizza. Come possono le persone vedere ancora l’opera divina in una Chiesa secolarizzata? I credenti tra loro la cercheranno anche oggi altrove.
La suprema autorità della Chiesa sta già segando il ramo su cui è seduta in questo senso. Ma non è tutto. Infatti, alla luce delle manipolazioni fondamentali descritte, la dottrina della fede appare come una pasta modellabile che può essere plasmata secondo le esigenze del momento. Le conseguenze finali non sono la giuridicizzazione, la desacralizzazione e la secolarizzazione della Chiesa. Ma si invia il seguente segnale: siamo noi i padroni sulla vostra fede (2 Cor 1,24). La dottrina deve servire a scopi estranei alla Chiesa, come la «giustizia di genere». A tal fine viene modellata. Herbert Haag ha scritto un libro: «Addio al diavolo. Meditazioni teologiche». Il governo supremo della Chiesa sta attualmente scrivendo un’opera molto più fondamentale: «Addio a Dio. Manipolazioni genderiste». Perché se la Chiesa si contraddice su questioni centrali della fede, tutto è in discussione. E lo spirito tanto invocato è ormai solo lo spirito dei padroni.
Il Dicastero per la dottrina della fede ha confermato la validità della tesi di Carl Schmitt: «È sovrano chi decide sullo stato di emergenza». Infatti, l’immagine del papa delineata dal Dicastero corrisponde a questo: egli può fare e non fare ciò che vuole. È il sovrano incontrastato, a cui non importa nemmeno la dottrina di un concilio ecumenico. Il diritto del più forte trionfa sulla fede. «Si veut le roi, si veut la loi» (Se lo vuole il re, lo vuole la legge). Così il giurista Antoine Loysel (1536-1617) ha sintetizzato l’assolutismo monarchico francese. Questo principio dovrebbe ora essere anche la nuova forma suprema di sinodalità.




