
La Corte costituzionale ha depositato due nuove sentenze sul suicidio assistito. La prima cassa nella sostanza la legge della Sardegna. La seconda dice “no” all’estensione del suicidio a chi non è tenuto in vita da sostegni vitali.
Lo scorso 24 luglio sono state depositate due sentenze della Corte costituzionale sul suicidio assistito. Premettiamo subito che il quadro giuridico non è mutato. Analizziamo entrambe le sentenze nei loro aspetti principali, iniziando dalla n. 148. Il presidente del Consiglio impugna di fronte alla Consulta la legge regionale della Sardegna sul suicidio assistito perché, ex art. 117 Cost., disciplinerebbe materie di spettanza del Parlamento.
La Consulta premette che ricalcherà molto da vicino le decisioni assunte con la sentenza n. 204 del 2025 (clicca qui e qui) in cui aveva bocciato nella sostanza la legge sul suicidio assistito della Regione Toscana, dato che le due leggi sono molto simili. E infatti ecco ripetere un principio già enunciato in quella sentenza: «Questa Corte ha chiarito che “le sentenze n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024, definendo l’ambito applicativo della causa di non punibilità dell’aiuto al suicidio ed enunciandone i requisiti di accesso, hanno innovato l’ordinamento civile e penale”, per cui il richiamo, da parte delle leggi regionali, alle proprie sentenze “realizza una novazione dei principi ordinamentali in esse contenuti, che produce l’effetto di definire nella legislazione regionale, irrigidendoli, i requisiti per l’accesso al suicidio assistito e, indirettamente, i contorni dell’esimente all’art. 580 cod. pen. così come individuata dalle sentenze di questa Corte”. […] Da questo punto di vista, la legislazione regionale, in relazione ai “delicati bilanciamenti” che attengono al suicidio medicalmente assistito, “non può pretendere di agire in via suppletiva della legislazione statale, neppure in via transitoria, per così dire ‘impossessandosi’ dei principi ordinamentali individuati da questa Corte”, cristallizzandoli nelle proprie disposizioni (sentenza n. 204 del 2025)».
Quindi i giudici criticano nella sostanza la legge sarda perché la Consulta, intervenendo sul reato di aiuto al suicidio, ha innovato i principi su questa materia relativamente agli aspetti civili e penali. Questi principi potevano essere adottati per varare una legge solo dal Parlamento e non dalle Regioni. In definitiva si tratta di una indebita invasione di campo per mancanza di competenza ratione materiae.
Da censurare, secondo la Corte, anche «il procedimento di verifica del possesso dei requisiti per l’accesso al suicidio medicalmente assistito» perché tale procedimento va ad interessare «scelte che “necessitano ‘di uniformità di trattamento sul territorio nazionale’” (sentenza n. 204 del 2025)». Ugualmente da cassare la previsione secondo la quale «le aziende sanitarie regionali forniscono il supporto tecnico e farmacologico e l’assistenza medica per la preparazione all’autosomministrazione del farmaco autorizzato» perché si tratterebbe di una declinazione di principi fondamentali, riguardo alla tutela della salute, di spettanza dello Stato. Gli articoli della legge sarda che invece interessano meri aspetti organizzativi (ma anche l’ultima procedura analizzata ci pare di carattere organizzativo), come ad esempio la costituzione delle Commissioni multidisciplinari, non sono illegittimi dal punto di vista costituzionale.
In breve, come era accaduto con la legge toscana, gli articoli che richiamano i criteri di accesso al suicidio assistito sono illegittimi, quelli che invece interessano l’organizzazione della procedura sono legittimi. Dopo questa doppia bocciatura – Toscana e Sardegna – i Radicali rinunceranno a far varare altre leggi regionali sul suicidio assistito? No, sia perché, con futuri ricorsi, la Consulta un domani potrebbe comunque allargare le maglie dei vincoli regionali alla regolamentazione del suicidio assistito sia perché espandere de facto la pratica del suicidio assistito a livello regionale metterà sempre più all’angolo il Parlamento spingendolo, quando accadrà, a varare una legge ancor più permissiva rispetto al Ddl attuale (clicca qui e qui).
Passiamo alla seconda sentenza, la n. 152. Nel febbraio del 2023 Marco Cappato e altre due persone hanno accompagnato in Svizzera una donna affetta da Parkinson affinché accedesse alla pratica del suicidio assistito, cosa che poi è avvenuta. I tre si autodenunciarono e il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna sollevò questione di illegittimità costituzionale in riferimento al criterio dei trattamenti di sostegno vitale indicato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 242 del 2019 (clicca qui e qui) per poter accedere al suicidio assistito. Infatti «la donna assumeva unicamente un farmaco per ridurre i tremori e le rigidità degli arti», ma non era tenuta in vita da particolari terapie. In breve il Gip avrebbe voluto eliminare quel criterio perché discriminante verso coloro che vogliono essere aiutati a suicidarsi, ma non sono tenuti in vita da tali trattamenti. L’irragionevolezza di questo criterio – prosegue il Gip – sta anche nel considerare che questi pazienti sarebbero poi costretti ad aspettare il peggioramento della propria condizione: solo allora, infatti, potrebbero essere mantenuti in vita da sostegni vitali e così trovarsi nelle condizioni per chiedere il suicidio assistito.
Prima di riportare il giudizio della Corte sulle argomentazioni articolate dal Tribunale di Bologna, sottolineiamo il fatto che diversi soggetti si sono opposti al ricorso del Gip rilevando correttamente l’incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna dato che, secondo il Codice di procedura penale, è competente il «giudice dell’ultimo luogo in cui è avvenuta una parte della condotta» criminale, ossia il Tribunale di Como, perché è in quel territorio che sono transitati Cappato e gli altri per portare la signora in Svizzera. La Corte non nega che potrebbero aver ragione, ma ricorda che non spetta a lei, giudice delle leggi, decidere quale sia il tribunale competente.
Veniamo al merito della questione: escludere dal suicidio assistito chi non è attaccato ad una macchina per vivere sarebbe discriminatorio. La Corte non è d’accordo e cita una sua precedente sentenza, la n. 135/2025: «Questa Corte non ha riconosciuto un generale diritto di terminare la propria vita in ogni situazione di sofferenza intollerabile, fisica o psicologica, determinata da una patologia irreversibile, ma ha soltanto ritenuto irragionevole precludere l’accesso al suicidio assistito di pazienti che […] già abbiano il diritto, loro riconosciuto dalla legge n. 219 del 2017 in conformità all’art. 32, secondo comma, Cost., di decidere di porre fine alla propria vita, rifiutando il trattamento necessario ad assicurarne la sopravvivenza. Una simile ratio, all’evidenza, non si estende a pazienti che non dipendano da trattamenti di sostegno vitale, i quali non hanno (o non hanno ancora) la possibilità di lasciarsi morire semplicemente rifiutando le cure». Il ragionamento è il seguente: la legge 219/2017 permette di morire solo a chi rifiuta trattamenti salvavita da iniziare o già iniziati, secondo una interpretazione (errata) dell’art. 32 della Costituzione. In modo analogo, si deve permettere il suicidio assistito solo a chi morirebbe a breve se non ricorresse a trattamenti salvavita o a chi è già sottoposto a trattamenti salvavita.
Poi i giudici aggiungono, come già avevano fatto in passato, che la Corte ha individuato un proprio bilanciamento tra principio di autodeterminazione e principio di tutela della vita da parte dell’ordinamento, ma nulla toglie che il legislatore possa prevedere un bilanciamento differente eliminando il requisito dei trattamenti salvavita.
C’è un aspetto, infine, da mettere in evidenza. I Radicali per ben due volte avevano chiesto senza successo alla Consulta di eliminare il requisito dei trattamenti salvavita (sentenze n. 135/2024 e n. 66/2025). Ciò detto la stessa, in quest’ultima sentenza del 2026, specifica che avere già precedenti giurisprudenziali di segno negativo della medesima Corte sul medesimo argomento non preclude ulteriori ricorsi perché la stessa potrebbe «aggiungere una classe ulteriore di casi a quelli già sottratti alla punibilità». Detto in parole povere: nulla toglie che in futuro la Corte elimini il requisito dei trattamenti salvavita. È un invito a nozze per i Radicali, soprattutto perché a tutti appare evidente che se riconosci il suicidio assistito a chi è tenuto in vita da particolari trattamenti sanitari non puoi che riconoscerlo anche a chi, affetto da patologie irreversibili e fonti di sofferenze intollerabili, non è tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale. Riconosciuto, purtroppo, ex lege 219 il diritto a morire a certi soggetti, è inevitabile riconoscere l’esercizio di questo diritto anche ad altri soggetti che ugualmente soffrono.
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